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Superbonus con demolizione e ricostruzione: perimetro stretto per la proroga fino al 2025 – Informazione Fiscale

Superbonus, per i lavori di demolizione e ricostruzione la proroga al 2025 lascia fuori le abitazioni unifamiliari. Il chiarimento arriva dal MEF, nel corso delle risposte alle interrogazioni presso la Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022.

Superbonus per i lavori di demolizione e ricostruzione: la proroga al 2025 è limitata.

La possibilità di fruire del superbonus per i lavori di ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione si ferma al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari, sempre a patto che entro il 30 giugno sia raggiunto almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

La proroga lunga fino al 31 dicembre 2025, seppur con aliquota di detrazione ridotta, si applica esclusivamente agli edifici diversi, quali ad esempio condomini e quelli con più unità immobiliari composti da un unico proprietario.

A chiarirlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per voce del Sottosegretario Freni, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022.

Superbonus con demolizione e ricostruzione: perimetro stretto per la proroga fino al 2025

Continua a suscitare dubbi la formulazione normativa della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2022 per il superbonus, anche tenuto conto delle scadenze differenziate in relazione all’immobile oggetto di lavori.

Ne è la prova il quesito posto al MEF nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022.

I dubbi riguardano la possibilità per i lavori su edifici unifamiliari di eseguire interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione fino al 31 dicembre 2025, secondo quanto disposto dal comma 8-bis, articolo 119, del decreto Rilancio n. 34/2020.

La risposta fornita dal MEF tramite il Sottosegretario Federico Freni è negativa, e sbarra le porte alla possibilità di prolungare i termini per l’esecuzione dei lavori da parte di proprietari di villette e abitazioni singole, nonostante le criticità causate dalle numerose modifiche anti frode.

Nel dettaglio, è l’articolo 119 del decreto Rilancio a disegnare la cornice temporale del superbonus, che:

“per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.”

Per i lavori effettuati su unità immobiliari singole, il superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione però che alla data del 30 giugno siano effettuati lavori pari almeno al 30 per cento dell’intervento complessivo.

Solo per i lavori in condomini, edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario, così come per Onlus, ODV e APS, il superbonus si allunga fino al 31 dicembre 2025, con percentuale di detrazione che andrà però via via calando, secondo il seguente schema:

  • superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023;
  • superbonus al 70 per cento fino al 31 dicembre 2024;
  • superbonus al 65 per cento fino al 31 dicembre 2025.

Come evidenziato dal MEF, le stesse scadenze si applicano anche ai fini dei lavori di demolizione e ricostruzione, che arriveranno invece al capolinea il 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari.

Interrogazione 5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio
Risposta all’interrogazione fornita dal MEF nel corso della seduta dell’8 marzo 2022 presso la Commissione Finanze della Camera

Superbonus per le unifamiliari, dal MEF nuovi chiarimenti sul vincolo del 30 per cento entro il 30 giugno 2022

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono indicati dal primo periodo del comma 8-bis, articolo 119 del decreto Rilancio, che disciplina i lavori eseguiti su edifici diversi da quelli unifamiliari.

È pertanto chiaro, secondo quanto evidenziato dal MEF, che il prolungamento fino al 31 dicembre 2025 non si applica ai lavori su edifici singoli.

Un chiarimento che si affianca alle ulteriori precisazioni fornite sempre nell’ambito delle regole relative al superbonus per le villette.

La necessità di realizzare almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022, ai fini di fruire della proroga al 31 dicembre 2022, si applica senza deroghe anche in caso di interventi plurimi.

Se i lavori programmati riguardano quindi non solo il superbonus ma anche le altre agevolazioni sulla casa, sarà in ogni caso importante guardare al progetto nel suo insieme.

Un aspetto sul quale era già intervenuta l’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, e che continua ad applicarsi anche ai fini della fruizione del superbonus nel 2022.

Non rileva quindi lo stato di avanzamento lavori dei singoli interventi, anche qualora questi ultimi riguardino lavori che danno diritto al superbonus.

Source: informazionefiscale.it

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