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Superbonus con demolizione, ricostruzione e aumento di volumetria: nuovi chiarimenti dal Fisco – Lavori Pubblici

Nel caso di demolizione di tre unità
immobiliari non residenziali (collabente F/2), di
cui due pertinenze (agricola C/2 e stalla C/6) di un’altra unità
immobiliare (non oggetto di intervento), e la
ricostruzione di 2 unità residenziali con
aumento di volumetria, è possibile avere accesso
al superbonus? E nel
caso possa avervi accesso quali sono i limiti di
spesa
?

Superbonus con demolizione, ricostruzione e aumento di
volumetria: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

È il nuovo interpello a cui l’Agenzia delle
Entrate
ha fornito la risposta n.
210 del 25 marzo 2021
ad oggetto “Superbonus –
interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità
immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative
unifamiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio)
“.

L’argomento, dunque, è sempre lo stesso: le detrazioni
fiscali del 110%
previste dall’art. 119
del D.L. n.
34/2020
(c.d. Decreto Rilancio)
per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del
rischio sismico. Detrazioni che possono essere fruite anche in caso
di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n.
380
(c.d. Testo Unico
Edilizia
).

Nel caso di specie stiamo parlando della demolizione e
ricostruzione di 3 immobili ad uso non abitativo e la ricostruzione
di 2 immobili con ampliamento della volumetria e diversa sagoma,
cambio di destinazione d’uso. Il tutto mediante interventi di
riduzione del rischio con miglioramento di almeno 2 classi di
rischio sismico e, come interventi trainati, installazione di
impianti fotovoltaici e di accumulo su ciascuno degli edifici,
nonché di colonnine elettriche.

Speciale Superbonus

Superbonus: ok alla demolizione e ricostruzione

Dopo aver chiarito tutti i presupposti per accedere al bonus
110%, la risposta dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che
nell’ipotesi prospettata di “demolizione e ricostruzione”,
l’agevolazione del 110% spetta solo e soltanto nel caso in cui
l’intervento sia inquadrato nella categoria delle “ristrutturazioni edilizie” ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia.

Ciò premesso, nel caso di demolizione e ricostruzione con
miglioramento sismico, la detrazione fiscale di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
(sismabonus) è incrementata al 110% per le spese sostenute dall’1
luglio 2020 al 30 giugno 2022 (data da
confermare alla Commissione europea
).

Tale detrazione si applica su un ammontare massimo delle spese
stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno.

Interventi trainati

I commi 5 e 6 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel caso di
realizzazione di uno degli interventi trainanti di ecobonus o
sismabonus, prevedono la possibilità di portare in detrazione al
110% le spese sostenute congiuntamente per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
    rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare
    complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola
    unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per
    ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
    integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite
    di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Mentre, l’istallazione di colonnine di ricarica può essere
portata in detrazione al 110% solo nel caso di miglioramento di due
classi energetiche e quindi solo se realizzate congiuntamente con
gli interventi di efficientamento energetico(comma 1, articolo 119
del decreto Rilancio).

OK al superbonus per le unità collabenti

L’Agenzia delle Entrate conferma ancora una volta la possibilità
di agevolare al 110% gli interventi sulle unità collabenti
(categoria catastale F/2), a condizione che al termine dei lavori
l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al
beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze). Ciò in quanto, pur trattandosi di una
categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili
e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati
come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e
individuati catastalmente.

Questo vale sia nel caso di interventi di ecobonus o sismabonus
110%.

Come detto, tale possibilità è subordinata alla condizione che
nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti
chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in
origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e
siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma
agevolativa.

Nel caso di specie, fermo restando il rispetto delle condizioni
e degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante può fruire
del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi
di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento
amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in
un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e
non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio
d’uso degli immobili in “residenziale”.

Superbonus e interventi trainati

In riferimento agli interventi trainati prospettati, non essendo
prevista la riqualificazione energetica e quindi l’ecobonus 110%,
l’istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di
impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali
il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente
riferito agli interventi di installazione degli impianti solari
fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti
impianti.

Non potrà accedere al superbonus per le colonnine di
ricarica.

Superbonus e limiti di spesa

Per quanto concerne i liniti di spesa, anche in questo caso sono
ormai tanti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che ha
confermato di considerare la situazione all’inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica
che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e
non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle
predette detrazioni.

Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l’Istante
dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima
dell’inizio dei lavori e, pertanto, nel caso prospettato il limite
di spesa:

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000
    euro per 3);
  • per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a
    144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di
    euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
    fotovoltaico;
  • per l’istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000
    euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000
    euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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