L’altro tipo di protezione riguarda il caso in cui il committente abbia ceduto il credito oggetto di contestazione, monetizzando così in maniera immediata il superbonus. In questa situazione, allora, ci sono già alcune polizze che rimborsano al committente le perdite subite, dal momento che potrebbe trovarsi sia a fronteggiare la restituzione degli importi indebitamente percepiti che la sospensione delle erogazioni ancora da liquidare, magari nell’ipotesi di un cantiere che proceda a stati di avanzamento lavori.
Per Nicola Ricci, presidente dell’Osservatorio nazionale condomini, «si tratta di una forma di protezione per la quale il mercato sta dimostrando di avere grande attenzione. È importante che si possa assicurare la cessione del credito e che il committente possa tutelarsi in caso di recupero da parte delle Entrate».
I limiti
Ci sono, però, alcuni aspetti da considerare. In primo luogo, non tutte le contestazioni vengono protette dalle assicurazioni. In alcune polizze non rientrano i casi di dolo o colpa grave e neppure gli interventi che, sin dall’inizio, siano rimasti fuori dal perimetro delle detrazioni, come indicate dalla legge.
Pensiamo, ad esempio, al caso di un superbonus realizzato in assenza di un intervento trainante. Quindi, problematico dall’origine. Ancora, in genere l’importo dell’assicurazione è parametrato al valore dell’opera e non a quello della detrazione: la base dalla quale si parte, in sostanza, è il 100%, non il 110% della detrazione.
La durata
Sarà fondamentale, poi, tenere conto della durata del contratto: di solito si tratta di dieci anni. In questo modo, c’è a disposizione un tempo ragionevole per chiudere il cantiere e, poi, viene coperto il periodo entro il quale l’agenzia delle Entrate deve emettere l’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato. Si può arrivare, infatti, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo.
Source: ilsole24ore.com
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