L’articolo 67 del Tuir, il Testo unico in materia di imposte sui redditi, prevede che siano sotto certe a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili posseduti da meno di cinque anni, esclusi quelli utilizzati come prima casa per il maggior tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita. Il successivo articolo 68 chiarisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, “aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Source: repubblica.it
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