Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni richieste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà. Si potrà accedere, quindi, al 110% anche in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul villino da parte del comproprietario, persona estranea al proprio nucleo familiare. Così l’Agenzia delle entrate con risposta 656/2021, relativa a un edificio unifamiliare detenuto in comproprietà con una persona fisica non facente parte del nucleo familiare.
Il contribuente istante ha fatto sapere di essere, appunto, proprietario per la metà di un edificio residenziale censito in categoria A/7 (abitazioni in villini), senza parti comuni con altri fabbricati, funzionalmente indipendente e con più accessi autonomi dall’esterno, destinato ad abitazione di un singolo nucleo familiare.
I comproprietari, tra cui la nipote che non fa parte del detto nucleo familiare, sono intenzionati a realizzare taluni interventi destinatari della detrazione maggiorata del 110%, le cui spese, in relazione alla documentazione integrativa depositata, saranno sostenute al cinquanta per cento da ciascun comproprietario in proporzione alla propria quota di proprietà; sul punto, l’istante richiama anche le disposizioni, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 1 del dm 6/08/2020 che individua l’edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, dotato di uno o più accessi autonomi.
Il contribuente, per quanto esposto, ritiene che nella fattispecie indicata il fatto che la detta unità immobiliare sia in comproprietà con la nipote, non facente parte del proprio nucleo familiare, non risulti ostativo alla fruizione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.
L’Agenzia richiama tutte le disposizioni emanate, comprese quelle che recentemente hanno introdotto sostanziali modifiche all’impianto legislativo e che, naturalmente, disciplinano la suddetta detrazione nella misura maggiorata del 110%, evidenziando di aver già fornito numerosi e precisi chiarimenti con specifici documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020 e risoluzione n. 60/E/2020).
Le tipologie e i requisiti tecnici per gli interventi che fruiscono del 110% sono indicati dai commi da 1 a 8 dell’art. 119 richiamato mentre, per l’ambito soggettivo, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 del medesimo articolo.
Come indicato nella circolare più datata (circ. 24/e/2020), l’agevolazione spetta, tra gli altri, ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono l’unità immobiliare in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in tali ultimi casi dopo aver ottenuto il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fa presente che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione indicata, è necessario che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta in catasto mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Di conseguenza, per la fattispecie rappresentata, il contribuente può fruire della detrazione maggiorata del 110% con espresso riferimento alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione dei lavori di efficientamento effettuati sul villino di cui risulta comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio nucleo familiare, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti.
Naturalmente, se l’unità è in comproprietà con più soggetti, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà posseduta.
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Source: italiaoggi.it
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