Per ottenere il Superbonus, come previsto dal comma 13 dell’art. 119 del decreto Rilancio, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, ingegnere, architetto o geometra. Il tecnico può anche essere il progettista dei lavori. Sono esclusi dai professionisti che possono rilasciare asseverazioni i certificatori energetici, che pur rilasciando l’Ape, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti. L’asseverazione è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato nella comunicazione all’Enea è veritiero, e si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde anche penalmente degli eventuali falsi presenti. Per questo motivo al tecnico asseveratore è richiesta la stipula di un contratto di assicurazione che copre il soggetto che ha richiesto il Superbonus da eventuali errori commessi dall’asseveratore stesso.
Ovviamente il pagamento della polizza è a carico del tecnico e non del condominio. Vengono poi proposte sul mercato polizze a tutela dei privati, condomini compresi, intervenendo nel caso in cui ci siano problemi in fase di fruizione del 110 per cento. Questa polizza è carico di chi chiede il Superbonus e non è detraibile. In ogni caso non copre da eventuali abusi edilizi commessi dai singoli proprietari successivamente al superbonus dal momento che gli eventuali abusi successivi non hanno alcuna rilevanza in merito al diritto di usufruire dell’agevolazione. Il Superbonus, infatti, non si perde in presenza di abusi edilizi sanabili, né tantomeno in caso di abusi successivi ai lavori che non sono di comptenza del tecnico asseveratore.
Source: repubblica.it
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