Come chiarito dalla Cassazione a senzioni unite con la sentenza 4806/2005, l’assemblea non può prendere a maggioranza decisioni sui diritti dei condomini su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino. Le delibere in questo caso sono nulle. Di conseguenza in riferimento al Superbonus non è possibile obbligare i proprietari dei singoli appartamenti ad effettuare degli interventi sulla loro proprietà se non sono d’accordo, né imporre di accettare l’ingresso nella proprietà privata per effettuare interventi a vantaggio del condominio se non è possibile dimostrare che si tratta di interventi indispensabili e che non possono essere seguiti altrimenti. Quando le delibere sono nulle possono essere impugnate in qualunque momento, ovvero revocate dall’assemblea. Per quel che riguarda invece il divieto previsto dall’art. 1120 del codice civile relativo al decoro architettonico, spetta al giudice decidere se effettivamente la lesione c’è stata. Quindi se dopo aver comunicato all’amministratore che lei non intende dare l’accesso al balcone come suo diritto l’assemblea non revoca la delibera o non approva una modalità alternativa di esecuzione dei lavori lei dovrà necessariamente rivolgersi ad un avvocato e impugnare la delibera. In caso contrario sarà tenuto come tutti a partecipare ai lavori in quanto per legge le delibere sono obbligatorie anche per i dissenzienti, salvo, appunto, un intervento del giudice che dichiari nulla la delibera stessa.
Source: repubblica.it
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