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Superbonus, cosa succede ai cantieri bloccati – MutuiOnline.it

Superbonus, cosa succede ai cantieri bloccati - MutuiOnline.it

Il Superbonus 110% sta pagando il prezzo di un successo superiore a ogni previsione. L’ampio utilizzo dello strumento agevolativo da parte degli italiani ha infatti spinto il legislatore da una parte a intervenire a più riprese per evitare truffe e abusi, dall’altra a porre una serie di paletti per limitare l’esborso a carico delle casse pubbliche. Una situazione che, anziché introdurre ordine, ha creato profonda incertezza.

I numeri

Secondo le ultime rilevazioni dell’Enea, nel solo mese di luglio sono stati aperti 25mila cantieri, pari a 4,5 miliardi di nuovi lavori. Alla fine dello scorso mese, le opere ammesse a detrazione hanno raggiunto quota 38,8 miliardi di euro, con una spesa di 43,7 miliardi, mentre per i lavori conclusi i due indicatori si fermano rispettivamente a 28,2 e 31 miliardi. In sostanza, c’è un’amplia platea di cantieri avviati, ma rimasti bloccati dall’impossibilità di ottenere la cessione del credito, data la stretta decisa dalle banche proprio alla luce della più recente evoluzione normativa. Cosa ne sarà di queste opere? Allo stato attuale c’è il rischio concreto di dover mettere mano al portafoglio o, in alternativa, di doversi fermare. Con tutto ciò che questo comporterebbe anche per le aziende delle costruzioni. Ance Sicilia ha lanciato un appello al Governo, per altro in uscita: “Occorre salvare da sicuro fallimento le imprese edili coinvolte che attendono da mesi di recuperare gli investimenti anticipati”.

Peripezie burocratiche

Dato lo stallo di molte opere, il decreto Aiuti è intervenuto riaprendo alla possibilità per le banche di cedere a loro volta i crediti, anche se limitatamente ai propri clienti professionali e alle partite Iva, indipendentemente dalla data in cui è maturato il credito. In sostanza il committente può scegliere se cedere il credito a un qualsiasi soggetto o cedere il credito all’impresa che effettua i lavori in cambio di uno sconto in fattura: da quel momento, chi ha ottenuto il credito può utilizzarlo o cederlo solo a un soggetto vigilato (banca, assicurazione o società finanziaria) che può effettuare una sola cessione a un altro soggetto vigilato. Se tuttavia a ricevere la terza cessione è una banca, quest’ultima può cedere alla clientela, come detto.

Questo meccanismo intricato sta aiutando gli istituti a smaltire i crediti maturati, ma non sblocca le procedure relative ai nuovi lavori, dato che una circolare dell’Agenzia delle Entrate pone a loro carico l’obbligo di una “elevata diligenza professionale” per evitare di essere considerate responsabili in solido di eventuali illeciti. Una frase che non si presta a una lettura univoca, con il risultato che di fatto si assiste a una sostanziale paralisi nelle nuove erogazioni. Anche perché le successive precisazioni non chiariscono del tutto. Se è facile riscontrare segnali di allarme come l’assenza di documentazione o il non aver terminato i lavori, più complicato è per una banca riscontrare l’incoerenza patrimoniale tra il valore dei lavori e la situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari, così come l’incoerenza tra importo delle opere e valore dell’immobile per cui vengono eseguite. Senza una definizione più precisa dei limiti entro cui si possono accettare le cessioni senza rischi, difficilmente assisteremo a una ripresa delle cessioni sulle nuove procedure.

Le scadenze

Occorre, dunque, un nuovo intervento del legislatore. Il tempo stringe, dato che per i condomini c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per sfruttare l’agevolazione al 110% e i cantieri difficilmente durano meno di un anno. Dunque, occorre attivarsi il prima possibile per organizzare i ponteggi e farli partire. Giochi chiusi al 30 giugno, invece, per le villette e gli immobili funzionalmente autonomi. In questo caso, infatti, il Superbonus è riconosciuto fino a fine anno solo con lavori già in corso a quella data e a patto di completare almeno il 30% dei lavori entro il prossimo 30 settembre.

Source: mutuionline.it

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