Introdotto dal decreto Rilancio di maggio 2020 ha come obiettivo rilanciare il settore dell’edilizia
24 Aprile 2021
Introdotto dal decreto Rilancio di maggio 2020, il ‘Superbonus 110%’ in vigore da giugno 2020 al 2022 – ma partito in ritardo per difficoltà burocratiche – ha l’obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia portando le detrazioni per alcuni interventi di efficientamento energetico già coperti dall’ecobonus e per le misure antisismiche (sismabonus) dal 65% e 50% ad un’aliquota del 110%. Inoltre, se congiuntamente ad un’opera strutturale di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici, la famiglia vuole svolgere altri lavori di riqualificazione energetica, restaurare la facciate esterna dell’edificio o installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, tutti i lavori ricevono una detrazione pari al 110%.
Il superbonus spetta dunque per gli interventi effettuati da condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate; Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
La detrazione viene riconosciuta in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
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