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superbonus decreto taglia prezzi – Condominio Caffe

19 maggio 2020 – 19 maggio 2022 il Superbonus compie due anni. Ed arriva l’ennesima novità. Con questa siamo alla quattordicesima modifica legislativa.

La Camera approva in via definitiva il disegno di legge di conversione con modifiche del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, già approvato dal Senato.

Dunque, il Decreto Taglia Prezzi è legge.

Due le novità sostanziali introdotte.

Per accedere agli incentivi fiscali sui lavori che consentono la detrazione attraverso il meccanismo del superbonus 110%, tanto per l’opzione della cessione del credito quanto per lo sconto in fattura, ed in relazione ai soli interventi di importo superiore ad € 516.000, la norma impone l’obbligo per le imprese appaltatrici di munirsi di apposita certificazione rilasciata da una SOA (ossia una Società Organismo di Attestazione).

Tale attestazione, garantita da appositi enti certificatori costituiti nelle forma delle S.p.A., è attualmente già richiesta dal Codice dei contratti pubblici per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro.

Prevista una specificazione temporale:

  • per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa aggiudicataria dei lavori, al momento della stipula dell’appalto o del subappalto, possa dimostrare al committente l’intervenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un accordo finalizzato al rilascio, in presenza dei necessari requisiti di solidità, trasparenza e capacità economica, dell’attestazione relativa;
  • dal 1° luglio 2023 in poi, invece, i lavori potranno essere affidati unicamente ad imprese che siano già concretamente in possesso della certificazione SOA.

La norma non si applica ai lavori già iniziati e cantierizzati ed ai contratti di appalto/subappalto che abbiano data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

La seconda novità riguarda l’interpretazione dell’articolo inserito nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter, secondo il quale, a partire dal 27 maggio 2022, è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sconto in fattura o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) solo se si attesta documentalmente, nell’atto di affidamento lavori, che gli stessi saranno realizzati da appaltatori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Si specifica, infatti, che:

  • tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro;
  • l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al D. Lgs. 81/2008.

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