Superbonus del 110%: per cosa e per chi. La platea dei potenziali beneficiari del superbonus del 110% è piuttosto vasta. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco proposto è il seguente:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato
Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi ammessi sono specifici e tutti connessi al miglioramento energetico degli edifici e anche di demolizione e ricostruzione. In particolare si potrà beneficiare del superbonus al 110% su interventi principali, ai quali si possono aggiungere altri interventi ma se trainati da quelli principali. Gli interventi cosidetti trainanti puntano alla riqualificazione energetica degli immobili, come l’isolamento termico sugli involucri, interventi su parti comuni mediante la sostituzione degli impianti di condizionamento; questo intervento è ammesso anche negli edifici unifamigliari o plurifamigliare purchè la sostituzione riguardi l’impianto di climatizzazione. Per la messa in sicurezza degli edifici da eventi sismici, il bonus esistente (sismabonus) è elevato al 110% se la spesa è sostenuta tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Su questi interventi trainanti, se si “agganciano” altri interventi sempre in termini di efficienza energetica, le spese beneficiano anch’esse del 110% di bonus.
Tra gli interventi:
interventi di efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Bonus facciate 90%: interventi e beneficiari
Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda (di seguito anche “bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Stiamo scrivendo del bonus facciate. Affinchè si possa ottenere la detrazione è necessario aver sostenuto delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Dunque i lavori ammessi sono:
i lavori per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio;
la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni;
i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, per esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi ecc.;
gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate;
gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
I vantaggi del bonus facciate si estendono anche ai balconi relativamente alla rimozione della pavimentazione esistente; impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.
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