Uno degli aspetti più critici del Superbonus riguarda la
complessità normativa e la scarsa chiarezza che ne hanno
accompagnato sia l’introduzione sia le successive modifiche, spesso
operate senza un’adeguata pianificazione strategica.
A questa incertezza si sono aggiunte, in alcune occasioni,
interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che non sempre
hanno risposto pienamente alle esigenze di chiarezza di operatori e
contribuenti.
Nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Tra queste si inserisce la risposta n. 262 del 17
dicembre 2024, il cui oggetto recita: “articolo 119, comma
8-quinquies, del TUIR e cessione a Poste Italiane S.p.A. della
seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante”. L’erroneo
riferimento al TUIR (d.P.R. n. 917/1986) anziché al Decreto
Rilancio (D.L. n. 34/2020) evidenzia una confusione di fondo tra le
due normative.
In realtà, l’articolo 119 del TUIR non contiene alcuna
disposizione relativa al Superbonus o alle detrazioni per
interventi di efficientamento energetico, che sono invece
disciplinate dall’omonimo articolo del Decreto Rilancio.
Questo errore, seppur classificabile come una svista formale,
rischia
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