In ambito Superbonus merita di essere sottolineato che l’ANCE ha predisposto un Dossier riepilogativo (aggiornato al luglio 2022) che raccoglie i principali chiarimenti, espressi in forma sintetica, contenuti nelle ultime e più recenti risposte ad interpello, oltre ad un breve focus sulle Circolari 19/E/2022 e 23/E/2022.
In particolare sono questi gli argomenti trattati
- ONLUS e accesso al 110%: a tale proposito si ricorda che l’Agenzia delle Entrate il 4 agosto ha chiarito che gli interventi da eseguire su una struttura da destinare ad attività socio-sanitarie, fra cui sostituzione degli infissi rimozione delle barriere architettoniche, isolamento termico impianti di climatizzazione, con successiva trasformazione della categoria catastale da D/2 a B/1 o B/2, potranno fruire delle agevolazioni Superbonus (Risposta Agenzia Entrate n. 407 del 4 agosto 2022 in allegato).
- Quali interventi trainati possono essere eseguiti sugli immobili vincolati nell’impossibilità di effettuare gli interventi trainanti
- Superbonus e Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) come soggetti beneficiari
- Cosa accade al titolare del credito di imposta utilizzato solo in parte che abbia difficoltà ad accordarsi con le banche per cedere la restante parte del credito
- Superbonus e chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari
- Sismabonus 110% e pertinenze “separate” di minicondominio
- Superbonus e unità indipendente locato a persona fisica o locata al socio
Vengono anche riepilogate in modo sintetico i chiarimenti d’interesse della Circolare 19/E/2022, ivi comprese le tempistiche relative alle modalità applicative del Superbonus, alla luce degli ultimi interventi normativi.
In merito alla Circolare 23/E/2022 si sottolinea che in estrema sintesi, le precisazioni maggiormente interessanti sono le seguenti:
– fruizione del 110% da parte di utilizzatori di immobili delle imprese. Viene fatta una disamina delle varie casistiche, distinguendo l’ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci della società proprietaria, da quella in cui siano soggetti terzi (sempre persone fisiche non esercenti attività d’impresa), estranei alla compagine societaria;
– calcolo della spesa massime agevolabili per gli Enti del terzo settore (tra cui le ONLUS che operano in ambito sanitario) su immobili ad accatastamento unico, sul quale è stato precisato, tra l’altro, che l’accatastamento imposto dalla norma nelle categorie B/1, (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, seminari, conventi, ospizi e caserme) B/2 (case di cura, ospedali, poliambulatori) o D/4 (case di cura, ospedali, poliambulatori, se hanno fini di lucro) deve sussistere sin dall’inizio dei lavori (per cui un eventuale cambio di destinazione d’uso deve essere effettuato prima dell’avvio dell’intervento agevolato);
– la possibilità di fruire del 110% anche su immobili ad accatastamento provvisorio, quali F/2 “unità collabenti” e F/4 “unità in corso di definizione” e, a determinate condizioni, anche F/3 che invece sembrava escluso tout court dall’incentivo, perché riconducibile “a unità in corso di costruzione”;
– le modalità operative, anche in termini di cessione del credito/sconto in fattura, in presenza di un General Contractor che svolge l’attività di coordinamento con i vari professionisti coinvolti. Sul punto viene definitivamente affermato quanto sostenuto dall’ANCE in merito alla possibilità del General Contractor di poter saldare i professionisti, ribaltandone il costo al condominio committente, operando anche su questo onere lo sconto in fattura (al di là della tipologia di mandato -con o senza rappresentanza- conferito dal medesimo committente al GC per gestire, in suo nome, i rapporti con i professionisti).
Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 407 del 4 agosto 2022
Source: condominioweb.com
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