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Superbonus e altri bonus edilizi: opzione per la cessione o lo sconto in fattura entro il 7 aprile 2022 – professioneArchitetto

È stato prorogato il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa non più entro il 16 marzo, bensì entro il 7 aprile 2022. La proroga vale per il Superbonus e anche per gli altri bonus edilizi per i quali è ammessa l’opzione, ossia: il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici e di ricarica per veicoli elettrici e i lavori per il superamento delle barriere architettoniche (art. 119-ter del Dl Rilancio).

Lo slittamento dei termini è contenuto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio che accompagna il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi.

Il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, può essere utilizzato dal 4 febbraio per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

A partire dal 4 febbraio 2022, il nuovo modello potrà essere utilizzato anche per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Stretta sulle cessioni: 10 giorni di tempo in più per le comunicazioni del “periodo transitorio”

Inoltre, ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese. 

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) – va ricordato – ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ha prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).  

Il nuovo modello

Tornando all’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il modello aggiornato, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, come si diceva, è stato approvato con un provvedimento firmato il 3 febbraio dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020.

In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

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