Come previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio, in caso di interventi trainanti sia di tipo energetico che di consolidamento, il Superbonus si applica anche all’eliminazione di barriere architettoniche, che rienatrano dunque tra gli interventi trainati purchè vengano .eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Per quel che riguarda i montascale, le norme richiamano, ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, che ricomprende tutti egli interventi finalizzati alla eliminazione delle barrriere architettoniche. Tra questi rientrano anche quelli di installazione di montacarichi. Come chiarito da una risposta del Ministero dell’economia ad uno specifico quesito, per effetto di tale richiamo, anche l’installazione dei mnontascale è ammessa al Superbonus “a condizione che gli impianti rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche2. Quindi la risposta è positiva purchè il montascale rispetti le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.