L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 422331 del 21 novembre 2024, in attuazione dell’art. 121, comma 3-ter, del D.L. 34/2020, ha definito il contenuto e le modalità di presentazione all’Agenzia stessa della comunicazione, da parte di banche, intermediari finanziari e assicurazioni, per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025.
Si ricorda che, in base all’art. 121, c. 3-ter, D.L. 34/2020 i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi, dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche”, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione
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