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Superbonus e bonus casa nel modello 730/2021: per chi è fuori scadenza resta la cessione – Orizzonte Scuola


Nel modello 730 per l’anno 2021 si possono sfruttare il Superbonus e il bonus casa, ma per chi non ha fatto in tempo a comunicare il tutto all’Agenzia delle Entrate, resta la possibilità di cessione del credito.

Il decreto Rilancio del 2020 ha introdotto due agevolazioni sulla casa. Parliamo del Superbonus  e del bonus casa. Due agevolazioni particolari, come la stessa Agenzia delle Entrate ha sottolineato. E lo dimostra il fatto che il nostro Fisco è stato costretto a uscire con numerose note e comunicazioni atte a specificare meglio il funzionamento delle due agevolazioni al fine di evitare eventuali e largamente ipotizzati, errori interpretativi tanto da parte dei contribuenti che da parte dei professionisti che li assistono.

Infatti per poter completare la procedura relativa a questi bonus, bisogna rispettare degli obblighi comunicativi previsti proprio dal decreto e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus e bonus casa, cosa sono?

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate e nella sua scheda informativa sul Superbonus, esso è “un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”.

Sempre in relazione al Superbonus al 110%, l’Agenzia delle Entrate specifica che viene concesso ulteriore tempo se le spese riguardano interventi su parti comuni degli edifici o se si tratta di lavori condominiali, a prescindere che le unità immobiliari al Catasto risultino di un unico proprietario o di più proprietari. Il lasso di tempo in più concesso è di 6 mesi e pertanto, si arriva al 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno 2022 l’intervento complessivo è stato realizzato per almeno il 60%.

Il bonus casa non è una novità assoluta come il Superbonus, ma è una agevolazione confermata anche per quest’anno come anno di dichiarazione dei redditi. Chiamato anche ecobonus, altro non è che la detrazione IRPEF o IRES riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. Una agevolazione sotto forma di credito di imposta che di fatto diminuisce le imposte dovute e che i contribuenti possono scaricare dal reddito in 10 rate di pari importo (in pratica per 10 anni e 10 dichiarazioni dei redditi consecutive).

Questa agevolazione varia in base al tipo di intervento effettuato sull’immobile e può essere pari al 50 o al 65%. Infatti è vario il perimetro degli interventi ammessi che vanno dall’istallazione di pannelli solari alla messa in opera di pareti isolanti, da coperture e pavimentazioni, a infissi e schermature solari.

La scadenza del 15 aprile era molto importante

Sia per il bonus casa che per il Superbonus esistono due canali per le richieste. C’è quello normale, tramite le detrazioni nel modello di dichiarazione dei redditi o la cessione del credito. Ed è quest’ultima che è l’unica utilizzabile da quanti non hanno rispettato la scadenza del 15 aprile per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In altri termini, per i contribuenti che non sono riusciti a rispettare la scadenza prima citata, adesso c’è una via alternativa e provvisoria .

È l’articolo n° 121 del decreto Rilancio dello scorso anno quello di riferimento per fugare i dubbi riguardo a queste agevolazioni. L’articolo infatti prevede tre vie di utilizzo delle agevolazioni che sono:

  • Via diretta tramite dichiarazioni dei redditi;
  • Sconto in fattura da parte dei fornitori;
  • Cessione del credito a banche, intermediari finanziari e imprese che effettuano i lavori.

Se la prima via non prevede particolari adempimenti, essendo quella classica tramite le dichiarazioni dei redditi, non è così per cessione del credito o sconto in fattura, dal momento che occorre che l’opzione sia comunicata preventivamente  all’Agenzia delle Entrate. E sul sito del Fisco italiano c’è la modulistica di riferimento per effettuare la scelta, che va presentata entro  il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli interventi. Questa la scadenza classica, perché per le spese 2020, quelle che interessano i contribuenti con le nuove dichiarazioni dei redditi 2021, è stata prodotta una proroga fino al 15 aprile (a dire il vero le proroghe sono state due, la prima al 31 marzo e la seconda, come già detto proprio al 15 aprile).

Per chi, nonostante la proroga non ha provveduto alla comunicazione in tempo utile, adesso deve prima usare la detrazione nel proprio 730, solo per l’anno di imposta 2020, e poi cedere il credito.

In altri termini, come la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato, si può procedere con la cessione anche per le rate successive del 730, che come dicevamo consente di detrarre il tutto in 10 anni. Tale facoltà è ammessa solo per le spese relative agli anni 2020 e 2021, perché per ecobonus precedentemente aperti, l’opzione non può essere utilizzata e la cessione non è fruibile.

Source: orizzontescuola.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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