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Superbonus e Bonus edilizi: il visto di conformità – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, Bonus edilizi
e visto di conformità: a seguito di diversi
controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, relativamente agli
interventi edilizi sostenuti, si è reso necessario adottare altre
misure di controllo per evitare l’aumento di frodi fiscali. In
particolare, per contrastare tale fenomeno, è stato pubblicato il
Decreto Legge n.157 del’11 novembre 2021, c.d. Decreto controlli,
il quale ha esteso l’obbligo del visto di
conformità
a tutti i bonus edilizi
vigenti
e non soltanto al superbonus 110%. Si precisa che
tali disposizioni sono valide a partire dalla data del 12
novembre 2021
.

Superbonus e Bonus edilizi: obbligo di visto di conformità

In primis, si ricorda che le possibilità per i soggetti
beneficiari delle agevolazioni fiscali in materia edilizia sono le
seguenti:

a) detrazione
diretta
in dichiarazione dei redditi;

b) sconto in
fattura
effettuato direttamente dalla ditta esecutrice
degli interventi;

c) cessione del
credito
ad altri soggetti, inclusi gli istituti di
credito.

Per l’applicazione dello sconto in fattura e per la cessione del
credito spettante, è necessario inviare un apposito modello
di comunicazione
all’Agenzia delle Entrate, mediante il
quale si informa sulla modalità con cui il soggetto beneficiario
della detrazione fruisce dell’agevolazione fiscale.

Visto di conformità: interventi edilizi coinvolti

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) con l’art.121
introduce la possibilità, per il soggetto contribuente, di optare
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in
alternativa alla diretta detrazione in dichiarazione dei
redditi
, per gli interventi sottoelencati:

  1. Superbonus 110%, per interventi di ecobonus e
    sismabonus, di cui all’art.119 del DL 34/2020, la cui percentuale
    di detrazione è pari al 110% dell’importo sostenuto;
  2. Interventi di ristrutturazione, atti al
    recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, c.1,
    l. a) e b), del DPR 917/1986, con una percentuale di detrazione
    pari al 50% dell’importo sostenuto;
  3. Interventi di “ecobonus”, ossia relativi
    all’efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del DL 63/2013,
    con una percentuale di detrazione che, a seconda della tipologia di
    interventi, può essere pari al 50% o al 65%
    dell’importo sostenuto;
  4. Interventi di “sismabonus”, all’interno del
    quale rientrano gli interventi di adozione di misure antisismiche,
    di cui all’articolo 16, c. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, con
    una percentuale di detrazione pari al 50%
    dell’importo sostenuto o, nel caso in cui venga certificata una
    riduzione delle classi di rischio dell’edificio, la percentuale
    aumenta fino ad un massimo di percentuale pari
    all’85%
    ;
  5. Bonus facciate, atti al recupero o restauro
    della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, c. 219, L.
    160/2019, con una percentuale pari al 90%
    dell’importo sostenuto fino alla data del 31 dicembre 2021. Per
    tali interventi, si prevede una riduzione della percentuale al 60%
    a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  6. Installazione di impianti fotovoltaici, di cui
    all’articolo 16-bis, c.1, l. h) DPR 917/1986, con una percentuale
    pari al 50% dell’importo sostenuto;
  7. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici
    , di cui all’articolo 16- ter del DL 63/2013, con
    una percentuale pari al 50% dell’importo
    sostenuto.

Visto di conformità: apposizione obbligatoria

Come già anticipato, il Decreto controlli, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale soltanto pochi giorni fa (12 novembre 2021),
ha introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità
su tutti gli interventi edilizi
. Il visto di conformità ha
lo scopo di attestare che gli interventi edilizi effettuati siano
stati svolti nella massima regolarità, verificando la sussistenza
di tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Si ricorda che il visto di conformità può essere
richiesto
dal contribuente a uno dei soggetti abilitati
definiti all’articolo 3, c.3, l. a) e b) del D.P.R. n. 322/1998,
tra cui gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti,
degli esperti contabili
.

Nel caso di interventi di superbonus 110%
l’apposizione del visto di conformità era già richiesta soltanto
nel caso in cui si scegliesse lo sconto in fattura o la cessione
del credito; adesso, invece, è richiesto il visto anche nel
caso di detrazione diretta in dichiarazione dei
redditi
.

Nel caso di tutti gli altri bonus edilizi, di cui all’art.121
del DL 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus e
bonus facciate), non era in precedenza richiesto il visto di
conformità. Adesso, con l’introduzione del Decreto controlli
il visto di conformità diventa obbligatorio nel caso di
sconto in fattura e nel caso di cessione del credito
;
escludendo, per tali interventi, il visto di conformità nel caso di
diretta detrazione in dichiarazione dei redditi, il quale resta
obbligatorio per i soli interventi rientranti nel superbonus
110%.

Tuttavia, si precisa che, solo nel caso di interventi
rientrati nel superbonus 110%
, il contribuente che intenda
portare in detrazione in dichiarazione dei
redditi, non fruendo pertanto né dello sconto in fattura, né della
cessione del credito, non è tenuto a richiedere il visto di
conformità
al professionista abilitato se la dichiarazione
dei redditi è presentata direttamente dal contribuente stesso,
mediante il modello precompilato messo a
disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate, o, se la
dichiarazione dei redditi è presentata dal sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale
.

La comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito
relativa agli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari
deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità
. La comunicazione relativa agli interventi
eseguiti sui condomini deve essere inviata dal
soggetto che rilascia il visto di conformità o
dall’amministratore del condominio
.

Visto di conformità: asseverazione del tecnico abilitato

Altro aspetto fondamentale, evidenziato all’interno del Decreto
controlli, riguarda l’asseverazione da parte del tecnico
abilitato.

I tecnici abilitati al rilascio delle
asseverazioni dovranno anche verificare la
congruità delle spese sostenute, tenendo conto dei
prezzari individuati all’allegato A del DM del 6 agosto 2020.
Inoltre, ai fini dell’asseverazione, il tecnico abilitato dovrà
tenere conto anche dei valori massimi relativi a
ciascuna categoria di beni, identificati mediante apposito decreto
del Ministro della transizione ecologica, che verrà adottato entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del Decreto controlli.

Il professionista che rilascia il visto dovrà, inoltre,
verificare che le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati
siano coordinate da una verifica delle spese sostenute asseverate
dal tecnico abilitato.

Questioni incerte sul visto di conformità

Tuttavia, restano ancora molti dubbi sulla
nuova normativa introdotta. Ad esempio, nell’ipotesi di una
successiva cessione di un credito già ricevuto, tenuto conto della
possibilità di poter cedere infinite volte il credito, nel rispetto
dei limiti temporali, sembrerebbe anche in questo caso necessaria
l’apposizione del visto di conformità da parte del
professionista.

Infatti, non sono ancora chiare le disposizioni in merito a
cessione di crediti successivi alla data del 12 novembre
2021
, i quali in origine non hanno avuto necessità di
apporre alcun visto di conformità, la cui comunicazione è stata
effettuata prima della data di entrata in vigore del Decreto
controlli. Oppure, nel caso di interventi non ancora
terminati
e, di conseguenza, per la quota di spesa non
ancora pagata, si ipotizza che su di essi sia necessaria
l’apposizione del visto di conformità, anche nel caso di parte dei
lavori già ultimati e le cui spese erano già pagate dal
contribuente.

Si ipotizza che, in caso di accertamento da
parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora non sussistano i
presupposti richiesti dalla normativa, si procede al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei
confronti dei soggetti beneficiari dell’agevolazione (si tratta
quindi di coloro i quali sostengono le spese). Tale importo sarà
restituito interamente e sarà inoltre dovuto un maggior importo per
interessi e sanzioni.

Per gli interventi di superbonus 110%, la
normativa considerava all’interno delle spese agevolate anche
l’onorario del professionista per l’apposizione del visto di
conformità rilasciato dal professionista. Non è ancora chiaro se,
per gli altri bonus edilizi, tale spesa potrà
essere considerata ai fini dell’agevolazione per il soggetto
contribuente che sostiene la spesa.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.121 del Decreto
Rilancio
, sono direttamente coinvolti nella eventuale
restituzione del credito d’imposta, maggiorato di interessi e
sanzioni, esclusivamente i soggetti beneficiari della detrazione;
mentre, i fornitori che applicano lo sconto o i soggetti cessionari
rispondono soltanto per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta
in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto. Tuttavia, anche su questo punto si resta in attesa di
ulteriori disposizioni in merito.

Obbligo apposizione visto di conformità: profili di
rischio

Il Decreto controlli individua, inoltre, dei profili di
rischio che possono sospendere l’utilizzo del credito spettante;
infatti, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi
dalla ricezione della comunicazione
, può sospendere, per
un massimo di 30 giorni, gli effetti delle
comunicazioni
.

In particolare, tali controlli riguardano:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati all’interno delle
    comunicazioni, confrontati con i dati in possesso da parte
    dell’Agenzia delle Entrate stessa;
  • i dati riguardanti i crediti oggetto di cessioni ed i soggetti
    che risultano coinvolti nell’operazione di cessione;
  •  analoghe cessioni effettuate in precedenza.

Se all’esito del controllo effettuato da parte dell’Agenzia
delle Entrate risultano confermati i profili di
rischio
, la comunicazione risulta non
effettuata
e l’esito negativo verrà comunicato al soggetto
che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, l’operazione non presenta profili di
rischio
, allora si procede all’effettivo
invio
della comunicazione e alla conseguente spettanza del
credito.

Visto di conformità: i controlli previsti

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli sulle
agevolazioni fiscali in materia edilizia e sulla
loro reale spettanza. In particolare, è previsto che l’Agenzia
delle Entrate possa contestare l’utilizzo in compensazione di
crediti illegittimamente fruiti mediante un atto di
recupero
, di cui all’art.1, c. 421 e 422 della L.
n.311/2004. Tale contestazione può essere notificata entro
il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione
. Si resta in attesa di un provvedimento da
parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Infine, si precisa
che, in sede di conversione del Decreto in Legge potrebbero esservi
apportate modifiche.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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