Scendono le sanzioni previste in caso di dichiarazione di
crediti inesistenti oppure di crediti non spettanti: sono infatti
ufficialmente operative dal 1° settembre 2024 le
disposizioni del d.Lgs. n.
87/2024 che rivede il sistema sanzionatorio
tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto
2023, n. 111 sulla Riforma fiscale.
Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le
definizioni
Il decreto introduce le definizioni di crediti inesistenti e
crediti non spettanti, con l’aggiunzione all’articolo 1, comma 1,
dopo la lettera g-ter), delle lettere g-quater e g- quinquies.
Per crediti inesistenti si intendono:
- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i
requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella
disciplina normativa di riferimento; - 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e
soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente,
attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi,
simulazioni o artifici.
Per “crediti non spettanti” si intendono:
- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo
previste dalle leggi vigenti oppure,
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