Il bonus facciate è riconosciuto per gli interventi di manutenzione ordianaria e di ripristino delle facciate. Non è riconosciuto per il completamento di interventi che usufruiscono di altre agevolazioni. Tutti gli interventi accessori all’intervento principale, compresi, dunque quelli di completamento, rientrano infatti nell’ambito dell’agevolazione prevista per l’intervento principale, nel vostro caso il Superbonus, che però non può ottenere se non interviene sulle facciate. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 247 /2021, l’intervento di coibentazione del tetto che copre un sottotetto non riscaldato, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, rientra tra gli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, prima dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Quindi in pratica non va considerata la superficie del tetto ai fini del calcolo del 25% complessivo. Di conseguenza la coiventazione della facciata nel suo caso non può usufruire del bonus facciate perchè altrimenti lei non è nelle condizioni di ottenere il Superbonus. E se gli interventi che intende realizzare superano l’ammontare massimo di spesa previsto la quota che non rientra nel Superbonus non può usufruire di altre agevolazioni.
Source: repubblica.it
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