È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 marzo il decreto del ministero della Transizione ecologica che stabilisce i tetti massimi da considerare nelle asseverazioni della congruità delle spese per gli interventi di efficientamento beneficianti del Superbonus e dei bonus edilizi cosiddetti “minori”.
I nuovi costi massimi si applicano agli interventi i cui «titoli edilizi» vengono presentati dopo l’entrata in vigore del Dm, con il quale – va ricordato – viene sostituito l’allegato I del Dm Requisiti tecnici (Dm 6 agosto 2020). Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in “Gazzetta”, ossia il 15 aprile 2022.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, i tetti massimi contenuti nel Dm Mite si applicano agli sgravi anche “minori” (nello specifico: ecobonus e bonus facciate) quando si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per gli interventi dell’ecobonus, si utilizzano anche in caso di fruizione diretta delle detrazioni. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20%.
Per tutti i costi non previsti nel decreto si fa riferimento ai i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice Dei.
Dunque, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento contenuti all’allegato A al Dm. Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, i limiti sono quelli già individuati dal Dl Rilancio.
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Source: professionearchitetto.it
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