Con la pubblicazione della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) e della Legge n. 6/2013 di conversione del Decreto Legge n.
176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si è completato il primo pacchetto
di modifiche che riguardano gli articoli 119 e 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla
Legge 77/2020 e ss. mm. ed ii., sul superbonus e il meccanismo di
cessione del credito.
La rimodulazione dell’incentivo e le eccezioni
In linea generale l’aliquota del 110% per la detrazione delle
spese sostenute rimane invariata in presenza di precise
discriminanti che, disposte dal legislatore nell’emanare la norma,
consentono utilizzare la detrazione maggiorata.
Per poter disaminare il provvedimento è necessario suddividerne
le disposizioni in relazione ai due requisiti fondamentali che ne
hanno permesso l’utilizzo, quali le caratteristiche
soggettive, ovvero i soggetti beneficiari e le
caratteristiche oggettive, ovvero gli immobili
ammessi all’agevolazione.
Entriamo nel merito degli aspetti elementari.
Edifici unifamiliari ed unità immobiliari funzionalmente
indipendenti dotate di accesso autonomo
Utilizzeranno il Superbonus 90% nel solo caso in cui siano
presenti
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