Quando la coibentazione di facciata e tetto preveda degli
interventi aggiuntivi per procedere con i lavori di isolamento
termico, essi possono essere conteggiati fra le spese da portare in
detrazione con il Superbonus 110%? Il Fisco ha chiarito ogni dubbio
sollevato da un condominio con la risposta n.
685/2021, che ha analizzato un altro aspetto pratico
che ci si può trovare ad affrontare nella realizzazione del
cappotto termico.
Superbonus e spese accessorie per il cappotto termico: il
parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella domanda posta dall’istante, si è evidenziato che i lavori
di isolamento termico della facciata presuppongono, sul piano
tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione di alcuni elementi
estetici con elementi a misura isolanti.
Un intervento necessario e anche significativo dal punto di
vista economico, per il quale l’istante richiede la possibilità di
farlo rientrare nella categoria delle spese accessorie collegate
alla realizzazione degli interventi trainanti previste
dall’articolo 5 dcl DM del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti) e
quindi idonee all’utilizzo del Superbonus.
Ricordiamo che con l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio“), è stata
introdotta la normativa che disciplina la detrazione del 110 per
cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di
specifici interventi finalizzati all’efficienza
energetica nonché al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Queste disposizioni hanno “potenziato” le detrazioni spettanti per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ”
ecobonus“) nonché per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
“sismabonus“), attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63.
Superbonus: le spese accessorie sono agevolabili?
Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus
anche per le spese di rimozione,
demolizione e riposizionamento
degli elementi del decoro architettonico in quanto costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato
la circolare n. 30/E del 2020 e ha specificato che
il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
agevolabili, a condizione che:
- l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente
realizzato; - l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da
un tecnico abilitato.
Proprio il decreto requisiti
all’articolo 8 stabilisce infatti che l’accesso al
Superbonus per interventi accessori vanno
asseverati da un tecnico abilitato, che ne
attesti:
- rispondenza ai requisiti richiesti nei casi e
nelle modalità previste dal decreto; - congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la
rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata
isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono
interventi correlati ai lavori di coibentazione
della facciata le relative spese possono essere ammesse alla
detrazione fiscale nei limiti complessivi
stabiliti dalla norma.
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