Con Risposta a interpello n 318 del 10 maggio 2021 le entrate forniscono un chiarimento in relazione al Superbonus e alle spese sostenute da proprietari di case antisismiche.
Viene innanzitutto premesso che in relazione agli interventi prospettati nell’istanza di interpello, la Circolare n. 24/E del 2020, ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Ciò premesso, con riferimento alla possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la categoria catastale A/1, di beneficiare del c.d. “Superbonus”, viene specificato che: ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».
Per effetto di questa espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del “Superbonus” nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1.
L’agenzia ricorda inoltre che in una risposta ad una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus 110%” del sito dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, (art 16 del decreto legge n. 63 del 2013) sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.
Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla condizione che:
- nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo
- che sussistano tutte le altre condizioni
- e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Alla luce di quanto chiarito, si ritiene che nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 119 del decreto rilancio).
Con riferimento al subordinato quesito, posto in alternativa nell’istanza di interpello, avente ad oggetto la possibilità per gli acquirenti degli stessi immobili, oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies decreto legge n. 34 del 2020, si evidenzia quanto segue: il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che
«Resta fermo … che la disciplina “ordinaria” del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus»;
«Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare».
Ciò premesso, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal “Superbonus”.
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