Tra le possibilità offerte dalla decreto Rilancio per la realizzazione degli interventi che danno diritto al Superbonus c’è sia l’opzione dello sconto in fattura che quella della cessione del credito alla di che esegue i lavori. In entrambi i casi condomini non devono effettuare nessun pagamento alla ditta, ma, appunto, dare esclusivamente il consenso alla cessione della detrazione al soggetto che effettua i lavori. Il fornitore potrà poi utilizzare questo credito d’imposta come ritiene più opportuno. Quindi operativamente se sua madre dà il suo assenso alla cessione del credito non dovrà effettuare nessun pagamento in relazione alla quota condominiale dovuta per i lavori, Che sarà calcolata per intero in riferimento alla sua quota condominiale, a prescindere dalla sua capienza Irpef. La cessione del credito, infatti, è un’opzione che può essere esercitata anche da chi non ha sufficiente capienza dell’imposta, in quanto è riferita alla ammontare “teorico” del credito spettante In base al pagamento dovuto. . Sostanzialmente se la quota di sua madre per i lavori fosse di 10.000 euro, sua madre avrebbe diritto ad una detrazione teorica di 11.000 euro, ed è questo il valore del credito che viene ceduto alla ditta. In questo modo il condominio otterrà l’esecuzione dei lavori a costo zero.
Source: repubblica.it
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