Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus e cessione del credito, le novità del decreto: bonus cedibili tre volte solo a banche e intermediari – Informazione Fiscale

Superbonus e cessione del credito, le novità del decreto: bonus cedibili tre volte solo a banche e intermediari – Informazione Fiscale

Superbonus e cessione del credito, cosa prevede il nuovo decreto approvato dal Governo il 18 febbraio? Tra le novità: permesse tre cessioni ma solo a banche o intermediari, codice identificativo per la tracciabilità delle somme e divieto di frazionamento dei crediti. In attesa del testo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la bozza prevede anche un inasprimento delle pene in caso di false asseverazioni.

Per il superbonus e la cessione del credito, ma anche per le altre agevolazioni edilizie, sono previste novità con il nuovo decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022.

Il provvedimento introduce misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Cosa prevede il decreto? Innanzitutto la possibilità di tre cessioni del credito a condizione che le stesse vengano effettuate nei confronti di banche e intermediari, società dei gruppi bancari o assicurazioni.

Tra le altre novità c’è l’attribuzione di un bollino di qualità del credito, un codice identificativo univoco che permetterà la tracciabilità delle somme.

Le stesse non potranno essere frazionate, in altre parole viene previsto il divieto di cessione parziale.

Infine, vengono inasprite le pene e le sanzioni per le false asseverazioni: viene prevista la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50 a 100 mila euro.

Superbonus e cessione del credito: le novità del decreto? Bonus cedibili tre volte ma solo a banche e intermediari

Sul superbonus e cessione del credito, così come per le altre agevolazioni edilizie, sono in arrivo novità con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022.

Il provvedimento si aggiunge al corposo intervento per contrastare il caro energia, che ha previsto analoghe misure a quelle già prese per il 1° trimestre dell’anno incorso, oltre a interventi strutturali.

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, a riepilogare le novità è il comunicato stampa di ieri, 18 febbraio.

Le misure sono inserite all’interno di un più ampio intervento proposto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dai Ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Il nuovo decreto introduce misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la cessione del credito dei bonus edilizi viene prevista la possibilità di tre cessioni ma solo nei confronti di banche e intermediari, società dei gruppi bancari o assicurazioni.

Nello specifico, come si legge nella bozza precedente all’approvazione, viene:

“fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”

Tale misura di fatto sblocca l’impasse che aveva caratterizzato le scorse settimane: anche per le società diverse dalle banche e gli altri soggetti indicati nella norma rimane, infatti, la possibilità di acquistare un credito dal cliente e di cederlo a sua volta a un intermediario.

Tale meccanismo, di fatto, permette di superare i limiti di capienza fiscale che avrebbero potuto far perdere parte della detrazione spettante.

Superbonus e cessione del credito: cosa prevede il nuovo decreto? Crediti non divisibili e bollino di qualità

Le novità sulla cessione del credito dei bonus edilizi non finiscono qui. Verrebbe inoltre prevista l’introduzione di un “bollino di qualità”, un codice identificativo univoco del credito per permetterne la tracciabilità.

A questa misura si affianca il divieto di frazionare il credito: la somma potrà essere ceduta solo nel suo ammontare complessivo e non si potrà venderne solo una parte.

La misura intende impedire la cartolarizzazione attraverso società veicolo, sistema che favorirebbe le frodi.

Per quanto riguarda modalità e tempi di attuazione della norma, si dovrà fare riferimento alle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel testo in bozza viene infatti previsto quanto di seguito riportato:

“Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”

Stando a quanto indicato nel testo precedente all’approvazione da parte del consiglio dei Ministri, le disposizioni si applicherebbero alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Tuttavia sarà necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale per confermare i tempi di attuazione della norma.

Superbonus e cessione del credito: cosa prevede il nuovo decreto? Inasprimento delle pene per false asseverazioni

Oltre alle misure per prevenire le frodi con il nuovo decreto del Governo sarebbe previsto anche un inasprimento delle pene e delle sanzioni per i soggetti che producono false asseverazioni.

Le stesse verrebbero rimodulate come segue, nei casi di falsa attestazione della congruità delle spese:

  • reclusione da due a cinque anni;
  • multa da 50 a 100 mila euro.

Nella bozza del testo si legge, infatti, quanto segue:

“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Nei casi in cui le azioni sono volte a conseguire un ingiusto profitto, la pena può essere aumentata.

Quest’ultima misura dovrebbe risultare un deterrente per le frodi, che ammontano ad alcuni miliardi.

Dopo il decreto antifrodi e le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni ter, il decreto in questione prova a rimodulare la situazione nella difficile ricerca di un equilibrio tra il contrasto alle truffe e l’operatività per le imprese.

Source: informazionefiscale.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment