

È un argomento caldo in questi giorni, in previsione
dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter,
che all’art. 28 ne sta modificando l’impianto di utilizzo. Stiamo
parlando della cessione del credito, una delle
opzioni previste per l’utilizzo di numerose agevolazioni fiscali,
tra cui il Bonus Casa e il
Superbonus.
Agevolazioni fiscali: quando usare la cessione del credito
Ricordiamo che la cessione del credito è un accordo contrattuale
attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di
un soggetto (cedente) ad un acquirente terzo
(cessionario), che lo acquista ad un determinato
prezzo, per poi procedere alla riscossione nei confronti del
debitore (ceduto). Si tratta di un meccanismo utilizzato
frequentemente nel caso di agevolazioni fiscali.
In questo modo i contribuenti possono subito recuperare quanto
speso, cedendo ad esempio il proprio credito d’imposta alle
banche; stessa cosa per le aziende che offrono lo sconto
in fattura, perché la cifra restante dall’acquisto verrà
appunto anticipata e poi recuperata come credito da
cedere.
Cessione del credito: l’art. 121 del Decreto Rilancio
La cessione del credito è una delle opzioni esercitabili per
interventi di ristrutturazione edilizia e per
interventi di riqualificazione energetica
e sismica, come stabilito dall’art. 121 del
D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), inerente
proprio la “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul
corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”.
In particolare, il comma 1 dell’articolo stabilisce che i
soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,
spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di
credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà (ancora per poco) di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari; - per la cessione di un credito d’imposta di
pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Recentemente, con il D.L. n. 157/2021 (cd. “Decreto
Antifrode“), è stato inserito il comma
1-ter: esso stabilisce che per l’asseverazione dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi previsti al comma 2, è necessario il visto di
conformità, rilasciato da tecnici abilitati.
Cessione del credito: interventi per cui è possibile
richiederla
La cessione del credito si applica per le spese relative agli
interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettere (( a), b) e d) )), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. “Bonus Casa”); - b) efficienza energetica di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 119 (cd. “Ecobonus” e Superbonus
110%); - c) adozione di misure antisismiche di
cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (cd.
“Sismabonus” e Superbonus 110%); - d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Bonus Facciate”); - e) installazione di impianti fotovoltaici di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di
cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto; - f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo
119; - f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all’articolo 119-ter del D.L.
n. 34/2020
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in
quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione.
I vantaggi di sconto in fattura e della cessione del
credito
Lo sconto in fattura e la cessione del credito rappresentano due
vantaggiose soluzioni perché permettono di supportare la
disponibilità economica del contribuente, oppure di utilizzare
le agevolazioni fiscali nei casi di incapienza
fiscale.
Si tratta di una situazione molto comune, come dimostra il
recente quesito posto a Fisco Oggi, la rivista online di Agenzia
delle Entrate, da parte di un contribuente proprietario di un
immobile: in mancanza di altri redditi, è possibile accedere al
Superbonus attraverso la cessione del credito?
La risposta è stata affermativa: in assenza di un’imposta lorda
sulla quale operare la detrazione del 110%, il
contribuente che dispone solo del reddito derivante da un’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del
Superbonus mediante appunto una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.
In caso di scelta di cessione del credito, questa va comunicata
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate,
utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.
Source: lavoripubblici.it
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