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Superbonus e compenso dell’amministratore di condominio, facciamo chiarezza – Condominio Web

Superbonus e compenso per l’amministratore di condominio: se ne fa un gran parlare eppure allo stato non ci sono incertezze o dubbi.

Non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che la pratica comporti sicuramente un incremento del carico di lavoro per l’amministratore.

Non possiamo nemmeno considerare incerto che, al di là del roboante 110% della misura della detrazione, quelli del superbonus siano lavori di manutenzione straordinaria.

Ed allora?

Allora, nonostante si speri – giustamente o meno non è oggetto di questa discussione – che anche il compenso dell’amministratore per la pratica possa essere detratto, ad oggi, come per il bonus facciate, per la detrazione del 50%, per eco e sisma bonus “normali”, non ci sono dubbi: il compenso per l’amministratore del condominio in relazione agli adempimenti connessi alla pratica del superbonus del 110% non è detraibile.

Probabilmente per divenirlo ci vorrebbe un apposito intervento normativo, vista l’attuale posizione assunta sul punto dell’Agenzia delle Entrate. Certo, visti altri cambi d’opinione non poniamo limiti alla provvidenza.

Siccome sull’argomento si fa un gran parlare ci pare utile porre in evidenza gli elementi certi, lasciando ad ognuno la possibilità di farsi un’idea chiara, precisa e certa (ogni tanto la certezza ci sta) sullo stato dell’arte: ma andiamo per gradi.

Superbonus e compenso dell’amministratore di condominio, la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Il quadro incontrovertibilmente chiaro della situazione ce l’ha fornito l’Agenzia delle Entrate alla fine dell’anno 2020, pubblicando la circolare n. 30/E.

Spesso ci si lamenta della scarsa chiarezza dei disposti normativi o, quando questi non ci sono, delle risposte degli enti preposti a sopperire a queste lacune.

Nel caso che ci riguarda, ahinoi per molti, così non è.

Questa la domanda inserita nella circolare: “Si chiede conferma che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili

Questa la risposta al quesito: “Sul punto, si conferma quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, come da ultimo ribadito dalla circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, secondo cui la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Pertanto, anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus.

Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio“.

La ratio per l’AdE è la seguente: l’amministratore non progetta o dirige i lavori, come fa un tecnico. L’amministratore espleta il proprio incarico sulla scorta delle prerogative postegli in capo dalla legge.

È un punto di vista opinabile, chiaramente, come tutte le interpretazioni. Ma è quello ad oggi espresso dall’Agenzia per il superbonus ed in generale per tutte le detrazioni riguardanti il condominio.

Superbonus e compenso dell’amministratore di condominio, conta l’approvazione del compenso da parte dell’assemblea

Una cosa è certa: come dicevamo in precedenza quelli rientranti nel superbonus del 110% altro non sono che interventi di manutenzione straordinaria, verosimilmente di notevole entità.

Come per ogni ipotesi di compenso, è noto che ai sensi dell’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. questa debba essere indicata dall’amministratore all’atto della nomina o ad ogni suo rinnovo.

Ecco allora che non vi sono dubbi sul fatto che se l’amministratore ha inserito nella comunicazione di cui sopra una voce specifica per lavori di manutenzione straordinaria potrà certamente domandare un compenso anche in relazione alle opere rientranti nel superbonus.

Se poi le opere saranno interamente scontate dall’impresa, allora, allo stato attuale, quella dell’amministratore potrebbe essere l’unica voce di costo o una delle poche voci che i condòmini devono corrispondere senza nemmeno possibilità di detrazione.

Superbonus e compenso dell’amministratore di condominio, lo può pagare l’impresa?

Si dice: e se l’amministratore fosse pagato direttamente dall’impresa? Almeno i condòmini potrebbero davvero arrivare ad ottenere i tanti agognati lavori a costo zero!

Teniamo conto che nemmeno l’impresa, se poi questa si rivolgesse ad un istituto di credito per farsi scontare le somme a loro volta scontate al condominio, potrebbe portare questa voce di costo in detrazione o avere in relazione ad essa un credito d’imposta corrispondente alla detrazione. Né com’ess alcun soggetto della “filiera del credito”.

Senza considerare, poi, un fatto non secondario: il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi è annullabile. E l’essere l’amministratore, che è mandatario del condominio, pagato dall’appaltatore, che è controparte del condominio, rappresenta un’ipotesi nemmeno troppo remota e più che potenziale di conflitto d’interessi.

Come si comporterebbe l’amministratore, pagato dall’impresa controparte, nel caso in cui dovesse contestarne l’operato per errori nella esecuzione delle opere? Con la stessa imparzialità che potrebbe usare se nessun compenso gli fosse corrisposto da quella parte contrattuale?

È successo in passato – si pensi alle detrazioni per il condominio senza codice fiscale – che l’Agenzia cambiasse opinione a tal punto da arrivare ad affermare – come fa oggi – che per i condomini minimi non è necessario il codice fiscale per accedere a qualunque detrazione, ivi compreso il superbonus del 110%. In molti auspicano un cambio di rotta anche per il compenso dell’amministratore.

Cerca: amministratore compenso superbonus

Source: condominioweb.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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