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Superbonus, è conveniente per il condominio affidarsi ad un general contractor? – la Repubblica

Il general contractor, ossia l’appaltatore generale, è a tutti gli effetti un intermediario. Si tratta, infatti, di un soggetto, persona fisica o società, che firma un contratto con il condominio per occuparsi di tutte le pratiche burocratiche relative ad un determinato appalto di lavori, in tutti i casi in cui il condominio ritiene che si tratti di un lavoro troppo complesso per poter essere svolto direttamente dall’amministratore. Per quel che riguarda il Superbonus l’attività del general contractor è infatti solo quella di proporre al condominio  progettisti,  ditte, asseveratori, e  soggetti abilitati al visto di conformità con i quali ha stipulato accordi di collaborazione, senza alcuna responsabilità diretta sui lavori stessi. Proprio perchè si tratta di semplice attività burocratica il compenso richiesto dal general contractori non è detraibile ma rappresenta un costo a carico del condominio che può essere anche molto significativo dato che spesso e volentieri è in percentuale del valore dei lavori, senza, come detto, l’assunzione di alcuna responsabilità in caso di errori commessi dai soggetti poposti al condominio.

Occorre quindi valutare bene la convenienza ad affidarsi ad una figura del genere oppure optare per un  progettista che si assueme tutte le responsabilità, e che per poter effettuare questo tipo di lavori deve essere dotato di un’assicurazione professionale a tutela dei committenti, e la cui parcella è totalmente detraibile, compresa l’attività di consulenza svolta in riferimento ai lavori. E’ anche possibile rivolgersi ad una Esco, Energy service company, ossia ad un soggetto che in cambio dell’acquisizione diretta del credito da Superbonus assume su di sé anche il rischio dell’iniziativa in quanto l’esecuzone dei lavori è svolta da propri dipendenti. Quanto al secondo quesito, poichè si tratta di due pratiche distinte, una per gli interventi sulle parti comuni e l’altra sugli appartamenti di proprietà, non c’è alcun obbligo di affidarsi allo stesso soggetto ovvero alle ditte indicate dal general contractor dal momento che ai fini della verifica del salto di due classi energetiche per il Superbonus occorre fare riferimento esclsuivamente agli interventi sulle parti comuni che non è possibile “sommare” con quelli sulle parti private. 

Source: repubblica.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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