Dal 1° gennaio 2021 gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, dovranno essere a energia quasi zero.
La norma definisce l’edificio a consumo energetico quasi zero (nearly Zero Emission Buildings – nZEB) come «edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto (Dlgs 192/2005, nda), che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ»:
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Lo stesso Dlgs 192/2005, con successive modiche e integrazioni fino al dlgs 48/2020, dispone all’art.4-bis, comma 1 che “A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.”
Per quanto riguarda il Superbonus combinato col Sismabonus c’è la chiara evidenza che in caso di demolizione e ricostruzione, intervento a tutti gli effetti assimilabile a nuova costruzione, c’è l’obbligo di far classificare l’edificio come nZEB.
Tutto molto chiaro, no? Eppure in rete tra i termotecnici divampano i dubbi se anche in caso di ristrutturazione sia da soddisfare tale requisito.
Da dove nasce tale dilemma? Vediamo meglio.
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Cosa prevede il Decreto Requisiti Minimi?
Tutto è da ricondurre all’allegato 1 del DM 26/6/2015 “Requisiti Minimi”, decreto attuativo del Dgls 192/2005, che al paragrafo 3 introduce «Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero».
Dal titolo sembrerebbe infatti che i requisiti degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante di primo livello siano da assimilare ai requisiti degli edifici a energia quasi zero. In realtà leggendo il paragrafo si capisce meglio che gli edifici a energia quasi zero hanno un trattamento a parte e se ne definisce esclusivamente la classificazione, al punto 3.4.1:
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Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i
valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli
altri edifici;
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
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Quando un edificio può essere classificato nZEB?
Tradotto, devono rispettare, per ottenere la classificazione di nZEB, contemporaneamente:
1) tutti i requisiti verificati con i limiti vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:
- H’T
- A sol,est /A sup utile
- EP H,nd , EPC,nd , EP
- ɳ H , ɳW, ɳC
2) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del DLgs 28/11.
E’ ovvio che il requisiti richiesti di cui al punto 1 sono da rispettare sempre nel caso di ristrutturazione di primo livello (oltreché, come detto, per nuova costruzione), ma quando sono da rispettare anche gli obblighi anche di cui al punto 2?
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La risposta sta ovviamente nel DLgs 28/11 che dispone tale obbligo per ogni edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, ovvero un qualsiasi edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; - edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Anche qui, quasi ricorsivamente, nessun dubbio sugli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione. Ma quali sono i casi in cui, contemporaneamente, si abbia un edificio esistente con superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati e soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? Di seguito la risposta.
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Quando si parla di ristrutturazione integrale?
I Condomini spesso hanno superficie maggiore di 1000 metri quadrati, ma il dubbio è quando considerare che siano soggetti anche a ristrutturazione integrale.
A sciogliere tale dubbio, dunque al netto dei 1000 metri quadrati, è il Ministero dello Sviluppo Economico nelle FAQ pubblicate ad agosto 2016:
- D1. Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la ristrutturazione degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità dei vari casi?
- R1. Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie).
- D2. L’involucro è inteso come involucro disperdente (verso l’esterno e verso locali non climatizzati)?
- R2. Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente).
- D3. Nel caso in cui, ad esempio, si intervenga sulle pareti, sulla copertura e sui serramenti, ma non sul solaio disperdente contro terra, si rientra nel caso di ristrutturazione integrale dell’involucro?
- R3. No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro e ciò comporta, nel caso in cui non si intervenga su di esso, il mancato raggiungimento dell’integralità dell’involucro.
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Superbonus e nZEB: facciamo chiarezza
Veniamo quindi al Superbonus ed all’obbligo presunto degli Edifici ad Energia Quasi Zero. Si è visto che nZEB è una definizione da attribuire agli edifici che rispettano determinati requisiti. Si è visto, inoltre, che tali requisiti sono obbligatori nel caso di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione (Superbonus combinato al Sismabonus).
Nel caso del solo Superbonus, invece, i requisiti tali da assegnare la classificazione di edificio nZEB sono richiesti allorquando l’intervento insiste sulla totalità della superficie disperdente, intesa sia come superficie verso l’esterno che verso ambienti non climatizzati, il terreno e ambienti climatizzati ad una temperatura differente, ad all’impianto di climatizzazione, inteso come insieme dei sotto-impianti di generazione, distribuzione, erogazione e regolazione.
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Source: ediltecnico.it
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