La nuova risposta (abbiamo perso il conto) n.
279/2022 resa dall’Agenzia delle Entrate in materia di
Superbonus ed agevolazioni collegate, potrebbe a
prima vista sembrare scontata, senza particolari aspetti di novità.
In realtà, ad una più attenta ed approfondita lettura potrebbe
rivelarsi di particolare interesse per chi con le detrazioni
fiscali si deve confrontare quotidianamente.
Frazionamento crediti cedibili, le differenze tra
privati e imprese secondo il Fisco
La risposta assume ancor più valore ed interesse se letta in
parallelo alla nuova FAQ
pubblicata, sempre in data 19.05.22 sul sito dell’Agenzia delle
Entrate. La dicotomia committenti – impresa è infatti oggi resa
ancor più evidente proprio dal diverso regime di cedibilità
dei crediti che risulta da una lettura combinata dei due
testi.
Per il Committente, la risposta n. 279/2022 prevede testualmente
che “il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese
sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi,
così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella
riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione
dell’opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato
sulle spese dell’anno per l’intervento di sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese
sostenute nell’anno per l’installazione dell’impianto fotovoltaico,
del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli
elettrici”.
Viene quindi identificato lo scrimine per la cedibilità del
credito sulla base:
- a) della data di sostenimento della spesa, che deve essere
riferita al singolo anno fiscale; - b) della riferibilità della spesa ad uno specifico
“intervento”.
Dato per assodato che molteplici sono gli “interventi” che
possono essere ammessi ad agevolazione in regime di Superbonus 110%
(intervento antisismico; isolamento
superfici disperdenti >25%; sostituzione
infissi; fotovoltaico ed accumulo;
sostituzione impianto di climatizzazione
invernale, ecc.), ne consegue che per ognuno di questi sorgerà un
distinto e separato credito, e che tale singolo credito sarà
autonomamente cedibile dal committente, indipendentemente dalla
cessione o meno degli altri pure maturati.
E ciò varrà – nel rispetto dei vincoli ulteriori posti, in
ambito 110, dalle regole sul numero e dimensione dei SAL
ammissibili – non solo per ciascun SAL, ma anche per ciascun anno
fiscale.
Frazionamento crediti per contribuenti privati
A titolo di esempio, il Sig. Mario effettua lavori nell’anno
2021 per 100mila euro e nel 2022 per altri 100mila; paga di tasca
propria gli interventi e acquisisce quindi in prima persona i
bonus.
Nel 2021 spende 50.000 euro per interventi antisismici, 20.000
euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, e 10.000
per serramenti, e 20.000 euro per isolamento superfici disperdenti.
Chiude il primo SAL al 30.11.2021.
Avrà acquisito 4 diversi bonus, ciascuno di
essi indipendente dagli altri e potrà quindi, in ipotesi, cedere a
un soggetto i 50.000 relativi agli interventi antisismici, e i
10.000 dei serramenti; potrà cedere, ancora, i 20.000 degli
isolamenti ad un diverso soggetto, e tenere per sé da portarsi a
deconto dalla propria IRPEF 20.000 afferenti i lavori all’impianto
di climatizzazione.
Nel 2022 spende ulteriori 40.000 euro per interventi
antisismici, 10.000 per impianto di climatizzazione, 40.000 per
serramenti, e 10.000 per isolamento superfici disperdenti;
trattandosi di spese effettuate in un diverso anno fiscale, queste
genereranno ulteriori 4 autonomi crediti, di
ciascuno dei quali egli potrà disporre come ritiene.
Nella sua apparente chiarezza, questa possibile diversa gestione
dei benefici fiscali afferenti i singoli e diversi interventi, è di
non poco peso, solo che si consideri come ad esempio Poste Italiane
abbia di recente introdotto un tetto massimo
(150.000 euro) alle cessioni effettuabili da
privato verso l’Istituto; in caso di monte spesa (rectius:
il beneficio acquisito) superiore a tale importo, sarà quindi
possibile per il committente cedere a Poste solamente uno o più
degli “interventi” e valutare una diversa gestione dei
rimanenti.
Nel caso illustrato, il sig. Mario potrà per esempio cedere per
intero a Poste il primo SAL e cedere poi, sempre a Poste, fino a
saturazione del plafond riconosciuto, il solo “saldo” degli
interventi antisismici e quello relativo all’impianto di
climatizzazione. I bonus relativi ai rimanenti interventi potranno
essere ciascuno portati in detrazione diretta, o ceduti a
“qualunque soggetto”.
Frazionabilità dei crediti: il regime per le imprese
Diverso è invece – sempre avuto riguardo al solo regime della
frazionabilità – il regime applicabile all’impresa o al tecnico che
abbia ricevuto il credito a seguito di sconto in fattura o di
(prima) cessione.
Come molto chiaramente espresso nella citata FAQ del 19.05.22:
“Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n.
34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto
Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito
che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima
cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e
agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di
cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è
attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle
comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento
sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli
sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate
annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e
all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice
univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini
della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali
successive cessioni delle singole rate.
Il divieto di cessione
parziale si intende riferito
all’importo delle singole rate
annuali in cui è stato suddiviso il
credito ceduto da ciascun soggetto titolare della
detrazione; pertanto, le
cessioni successive potranno avere ad oggetto (per
l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è
composto il credito; le altre rate (sempre per
l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti
successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite
modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in
modo frazionato). Invece, le singole rate non
potranno essere oggetto di cessione parziale o in più
soluzioni.
Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti
dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati
all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio
2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il
giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).”
All’impresa cessionaria quindi, è concessa la
frammentazione del “credito” per annualità.
Resta da capire, ma i primi caricamenti in piattaforma AdE lo
chiariranno, se in ipotesi di applicazione integrale (o parziale)
dello sconto in fattura ai crediti ceduti dal Sig. Mario
all’impresa e/o General Contractor verranno “bollinati” in sede di
recepimento della comunicazione dello sconto in fattura stesso
suddividendoli per intervento ovvero accorpandoli semplicemente per
annualità.
Nel primo caso, il vantaggio per l’impresa appare evidente,
potendo disporre di molteplici “crediti”, ciascuno di importo più
modesto, e ciascuno cedibile anche parzialmente purché per
singola o multipla annualità; nel secondo, si verrebbe a
creare un incomprensibile squilibrio a danno dell’impresa stessa,
che, pur avendo ricevuto crediti derivanti da multipli interventi,
si troverebbe poi un unico credito cumulativo pari all’importo
complessivo, cedibile sì per singole annualità ma assai più
difficilmente gestibile stante il chiaro e testuale divieto di
frazionamento.
Source: lavoripubblici.it
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