Banche e Poste nel mirino delle Entrate nella lotta alle frodi sul Superbonus. Potranno essere direttamente chiamate in causa se si dovesse dimostrare che nell’acquisto dei crediti non hanno adottato la necessaria diligenza per verificare la correttezza della pratica. L’Agenzia delle entrate in una lunga circolare, la n. 23 del 24 giugno che fa il punto sull’agevolazione, ricorda gli obblighi previsti per i soggetti del mercato finanziario, a partire dalla legge antiriciclaggio, che impone verifiche e segnalazioni. Chi non ha rispettato queste norme potrà essere chiamato a risponderne.
Esperto Superbonus, tutte le domande e risposte
Beneficiari e fornitori
In caso di frodi in materia di Superbonus e per gli altri bonus per i quali è possibile l’opzione per la cessione del cerdito, le norme di legge impongono il recupero delle somme non spettanti nei confronti del soggetto che non aveva i presupposti per avere la detrazione, e quindi ha usufruito di crediti inesistenti. Invece i fornitori e i soggetti cessionari in linea di principio rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Le cose cambiano, però, ricorda la circolare, se nelle indagini sulle carte risulta che i cessionari hanno peccato per così dire di leggerezza, ossia non hanno effettuato le verifiche sia sulla documentazione sa sui soggetti che cedevano i crediti con la dovuta diligenza.
Cessionari e diligenza
Il livello di diligenza richiesto, sottolinea ancora la circolare, dipende dalla natura del cessionario “soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale”. Quindi è sempre escluso che questi soggetti possano avere agito con diligenza se i casi di frodi potevano essere scoperti a monte applicando una griglia di controlli dovuta in base alle disposizioni che regolamentano il settore, compresa la normativa antiriciclaggio che impone verifiche e controlli sui vari partecipanti alle operazioni, quando queste sono di importo significativo, o comunque difforme dalle operazioni generalmente effettuate dagli stessi soggetti.
I campanelli d’allarme
Punto per punto l’Agenzia ha sottolineato i casi nei quali, applicando la dovuta dilgenza, devono sempre scattare campanelli d’allarme e far partire controlli approfonditi da parte dell’istituto finanziario. Si tratta di: assenza di documentazione o palese contraddittorietà; redditi del committente troppo bassi in riferimento e tipologia dei lavori dichiarati come eseguiti; sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito diverso dal beneficiario della detrazione; anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; mancata effettuazione dei lavori. La mancanza delle verifiche, dunque, è un segno di mancata diligenza e quindi di possibile corresponsabilità.
L’Abi invita le banche alla massima diligenza
Un allarme subito accolto dall’Associazione bancaria. In una nota, infatti, l’Abi ribadisce la necessità di applicare “una qualificata ed elevata diligenza professionale” per evitare di essere considerati responsabili in solido degli illeciti ai danni del fisco, e invita ad effettuare i massimi controlli. “La verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario (acquirente) deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso delle banche, deve essere particolarmente elevato e qualificato”.
Source: repubblica.it
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