Il Superbonus 110% e il motto “tutto gratis” hanno elevato esponenzialmente l’interesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia, tuttavia sussistono ancora tanti ostacoli pratici. Dai preventivi alla progettazione, dalla cantieristica ai rapporti con le banche e, non da ultimo, il trattamento dell’IVA indetraibile, anche parziale, nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio agevolativo.
Nell’ambito della riqualificazione immobiliare, considerato che tra i soggetti ammessi sono ricompresi gli Istituti autonomi case popolari (IACP e enti similari qualificati come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile quali le ATER e le ACER), un freno al necessario rilancio del patrimonio pubblico da questi enti gestito (sono note a tutti le pessime condizioni in cui versano gran parte degli immobili sociali), è rappresentato proprio dalla “spesa IVA” che rimarrebbe a loro carico, per il meccanismo del pro-rata di indetraibilità a cui sottostanno, senza contare la strutturale crisi di liquidità in cui versano.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con riferimento alle “Altre spese ammissibili al Superbonus” al paragrafo 5 della circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, riporta che la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, tra cui annovera l’imposta sul valore aggiunto, ma unicamente qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione.
Inoltre, con specifico riferimento al trattamento dell’IVA indetraibile, anche parziale da pro-rata, nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio del Superbonus 110%, la stessa Agenzia delle Entrate ha specificato nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 che ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del Dpr 633/72.
La rinascita del patrimonio pubblico e la sua riqualificazione attraverso l’affidamento lavori su intere palazzine, potrebbe tuttavia trovare uno slancio da un emendamento approvato al decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), che amplia proprio la base di calcolo della detrazione del 110% e, il Superbonus, potrà così essere determinato considerando anche la quota parte di IVA indetraibile. In base alla modifica proposta, l’imposta sul valore aggiunto non detraibile – anche parzialmente per effetto del pro-rata – dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus si considererà nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, e questo indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Se questa disposizione troverà conferma in sede di conversione in legge del decreto Sostegni (da attuare entro il prossimo 21 maggio), gli interventi di recupero e qualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica legati al Superbonus 110%, potrebbero sbloccarsi, con evidenti vantaggi per l’intera collettività.
Il prof. Francesco Calciano è Responsabile Fiscale e Visto di conformità di Nazione Verde Srl
Source: milanofinanza.it
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