Superbonus 110%: l’annuncio dei giorni scorsi
da parte del governo della proroga
dell’agevolazione fiscale ha scatenato tante
domande e dubbi tra addetti ai lavori e contribuenti. Lo
testimoniano le risposte dell’Agenzia delle
Entrate alle istanze che si susseguono un giorno dopo
l’altro, proprio per dissolvere ogni possibile incertezza.
Superbonus e impianti fotovoltaici: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate
Ne è esempio la risposta n.
672/2021, a seguito del quesito posto dal proprietario
di un appartamento facente parte di un edificio composto da tre
unità immobiliari, ciascuna intestata ad un soggetto diverso.
In particolare, nel caso l’istante chiede:
- se anche la misura relativa all’intervento di
installazione di impianti
fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata
prorogata al 30 giugno 2022; - quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con i
sistemi di building automation (BACS), se sia
necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i
massimali previsti per la loro installazione.
Superbonus 110%: scadenza per l’installazione impianti
fotovoltaici
Dopo aver ricordato l’ambito normativo entro cui si configura il
Superbonus 110%, – ossia l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (cd. “decreto Rilancio“) e s.m.i., che
disciplina la detrazione del 110 per cento delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici
interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici – l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazione
si applica per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di
spesa sostenuta nell’anno 2022.
In particolare, con riferimento all’installazione degli impianti
fotovoltaici, il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio
dispone che per l’installazione di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici.
la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spesa non superiore a
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo
per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
In caso di interventi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere
d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza
nominale.
Inoltre l’art. 1, comma 3, lett. B del Decreto Legge n. 59/2021
(convertito nella legge 1 luglio 2021, n. 101) ha sostituito il
comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio prevedendo che:
- per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022; - per gli interventi effettuati dai condomini di
cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se,
alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi
per il 60 per cento di quelli complessivi.
Superbonus 110% si può applicare ai Sistemi BACS?
Con riferimento al quesito relativo ai sistemi
BACS previsti dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1,
comma 88, il Fisco precisa che il decreto
requisiti del 6 agosto 2020 ha previsto, all’articolo
2, punto 1.f, tra gli interventi di efficientamento energetico
anche l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di
dispositivi e sistemi di building automation.
Gli interventi di installazione di sistemi di building
automation devono consentire «la gestione automatica personalizzata
degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione
estiva in maniera idonea a:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi
energetici la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione spetta per:
- spese relative alla «fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche
nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per
l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno
degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building
automation degli impianti termici degli edifici; - interventi di fornitura e installazione di sistemi di
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili,
montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi
componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie
finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi
sistemi preesistenti; - fornitura e messa in opera di meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle
schermature.
Pertanto l’installazione dei sistemi di building automation per
gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale
e di produzione di acqua calda sanitaria è
agevolata, a condizione che ricorrano le
condizioni previste dal citato decreto requisiti e nei limiti di
15.000 euro.
Source: lavoripubblici.it
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