La lista degli interventi ammessi a godere del Superbonus è contenuta nell’art. 119 del decreto Rilancio, che distingue tra interventi trainanti (coibentazione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) e trainati. Rientrano tra questi ultimi tutti gli interventi per i quali si ha diritto all’ecobonus. Non è possibile avere il Superbonus e l’ecobonus per lo stesso progetto, per cui se per una parte dei lavori si sfora il tetto di spesa previsto per i vari interventi, la quota non ammessa all’agevolazione resta totalmente a carico e non è possibile avere agevolazioni. E’ possibile cumulare le agevolazioni solo se gli interventi per i quali spetta l’ecobonus vengono realizzati successivamente e non congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus e che quindi non rientrano nello stesso progetto. Rientrano invece sempre tra i lavori ammessi al 110% anche tutti quelli necessari per completare l’intervento principale. Nel suo caso, quindi, tranne il rifacimento dell’impianto elettrico che potrebbe rientrare nel bonus se fosse dichiarato indispensabile dal progettista, tutti gli altri interventi non possono godere del Superbonus in quanto tale dato che non hano alcuna rilevanza per l’intervento di efficientamento energetico. Ha però diritto alla detrazione del 50% per tutte le voci elencate in quanto anche le opere di urbanizzazione, ossia l’allaccio alle reti dei servizi, sono agevolate dalla detrazione. In ogni caso la spesa massima ammissibile per questa agevolazione è di 96.000 euro.
Source: repubblica.it
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