Superbonus e pertinenze separate, il limite di spesa per i lavori è di 96 mila euro a prescindere dal numero delle unità pertinenziali. Il chiarimento arriva nell’interrogazione a risposta immediata che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 18 maggio 2022.
Superbonus e pertinenze separate, il limite di spesa per i lavoro è di 96 mila euro e prescinde dal numero delle unità pertinenziali.
Il chiarimento arriva dal sottosegretario all’Economia, Federico Freni, in risposta all’interrogazione del 18 maggio 2022 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.
Nella determinazione del limite massimo di spesa agevolabile si deve considerare il numero delle unità immobiliari dell’edificio oggetto di intervento.
Nel calcolo del limite di spesa sono ricomprese le pertinenze che fanno parte dell’edificio oggetto di intervento.
Sono invece escluse quelle che sono collocate in un edificio separato: per gli interventi effettuati sulle pertinenze separate dall’edificio condominiale si applica il limite di spesa di 96 mila euro, a prescindere dal numero delle stesse.
Superbonus e pertinenze separate, il limite di spesa è 96 mila euro a prescindere dal numero
Continuano i chiarimenti sul superbonus 110 per cento dopo l’ufficializzazione della proroga della scadenza del 30 giugno per gli edifici unifamiliari.
Oltre al rinvio del termine al 30 settembre 2022 per effetto del decreto Aiuti, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, delucidazioni arrivano anche sul tema delle pertinenze.
A fornirli è il sottosegretario all’Economia Federico Freni in replica al quesito del deputato Fragomeli, posto nel corso dell’interrogazione a risposta immediata tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 maggio scorso.
Il quesito si riferisce alla possibilità di effettuare interventi rientranti nel superbonus anche esclusivamente sulle pertinenze, nei limiti dei massimali previsti dalla legge.
Nello specifico vengono chieste indicazioni sul calcolo di tali massimali.
Nel quesito viene messo in evidenza che:
“mentre la risposta n. 231 del 9 aprile 2021 rimanda a un massimale unico sottolineando il nesso di pertinenzialità, la risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 prevede un massimale dedicato per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza nell’interpretazione della norma.”
Vengono chiesti quindi chiarimenti per il caso in cui le pertinenze di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente non facciano parte dell’unità strutturale.
Nel caso prospettato, le pertinenze hanno un proprio massimale di spesa anche nel caso del superbonus o solo se gli interventi rientrano nel sismabonus?
La risposta arriva dopo la consultazione degli uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.
Per il calcolo del limite di spesa si deve fare riferimento ai seguenti documenti di prassi:
- Commissione Finanze della Camera – Resoconto dell’interrogazione a risposta immediata del 18 maggio 2022
- Applicazione del Superbonus alle pertinenze di immobili non ricomprese nell’unità strutturale dell’edificio principale.
Superbonus e pertinenze separate, i chiarimenti sul calcolo del limite di spesa
In base a quanto precisato dalla circolare numero 30 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di interventi trainanti che rientrano nel sismabonus effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di spesa si calcola con riferimento al numero delle unità immobiliari su cui viene realizzato l’intervento.
Rientrano quindi nel calcolo le pertinenze che fanno parte nell’edificio, mentre sono escluse quelle collocate in un edificio separato.
Un intervento effettuato esclusivamente sulle pertinenze può anche rientrare nel superbonus 110 per cento, a patto che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Per gli interventi antisismici effettuati su un’unità immobiliare si deve tenere conto dei chiarimenti previsti dalla circolare numero 24 dell’Agenzia delle Entrate, che sottolinea che il limite della detrazione è di 96 mila euro.
In questo caso il limite si applica all’edificio oggetto di interventi e alle sue pertinenze che sono “unitariamente considerate”, anche se accatastate separatamente.
Non è previsto, infatti, un autonomo limite di spesa ma quello stabilito per l’unità abitativa.
Nel caso quindi di interventi su più unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo il limite di spesa deve essere moltiplicato per il numero di edifici e comprende le pertinenze.
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un edificio in condominio e sulle pertinenze collocate in un edificio separato, si deve considerare un doppio limite:
- quello calcolato sul numero delle unità condominiali;
- quello autonomo, relativo alle pertinenze, di 96 mila euro (a prescindere dal numero delle pertinenze).
Source: informazionefiscale.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.