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Superbonus e prezzi non congrui, la quota che resta a carico del committente va fatturata a parte? – La Repubblica

Per ottenere il Superbonus, come espressamente previsto dal comma 13 dell’art. 119 del decreto Rilancio, occorre inviare all’Enea l’asseverazione contenente  il rispetto dei requisiti previsti ai fini del salto di due classi energetiche e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione al complesso degli interventi realizzati. Perciò, come chiarito dalla stessa Enea, la verifica della congruità delle spese deve essere effettuata in relazione tutte quelle relative all’intervento stesso. Nel caso in cui dalla verifica della congruità dei prezzi  emerge che questi  sono maggiori di quelli massimi, la  detrazione è applicata nella misura più bassa tra il prezzo congruo e la detrazione ammessa. Quindi operativamente il tecnico deve asseverare tutte le fatture emesse e su questa base verrà poi calcolata la detrazione  spettante in riferimento solo allq auota di spesa giudicata congrua. Ad esempio considerando la sostituzione di un impianto centralizzato in un mini condominio con sei appartamenti, la spesa massima ammissibile è di 120.000 euro, ossia 20.000 euro per singolo appartamento, e la fattura complessiva è risultata di 115.000 euro. Tuttavia se il tecnico assevera che  nel caso specifico per quella determinata tipologia di impianto la spesa congrua è di 100.000 euro, anche se la spesa è sotto il tetto massimo,  la detrazione che spetta ai condomini va calcolata  solo sulla quota asseverata, ossia su 100.000 euro. 

Source: repubblica.it

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