A partire dal 1° maggio di quest’anno sono entrate in vigore le nuove norme relative all’obbligo di tracciabilità dei crediti per i quali si intende effettuare la cessione. Su questa base ad ogni comunicazione di cessione del credito viene associato un codice che consente di risalire al contribuente originariamente titolare della detrazione. Accanto a queste norme è stato introdotto anche il divieto di frazionamento del credito, ma questo non incide sulla possibilità di cedere separatamanete gli importi derivanti dai singoli stati di avanzanzamento dei lavori (SAL). Questi, infatti, possono essere sempre ceduti separatamente e anche a soggetti diversi. Le indicazioni sono riportate dall’Agenzia delle entrate nella pagina del sito dedicata al Superbonus. Qui viene precisato dunque che “nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti”. Quindi anche se lei ha effettuato la cessione del primo SAl nei confronti di una banca, ha la possibilità di cedere il credito derivante dai successivi stati di avanzamento dei lavori e dal saldo a soggetti diversi. Tra questi può rientrare anche la ditta per cui lavora, dato che non ci sono limitazione in merito alla scelta del soggetto che può acquistare il credito per quel che riguarda la cessione effettuata direttamente dal contribuente titolare della detrazione.
Source: repubblica.it
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