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Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia: ecco come usufruire delle … – Il Sole 24 ORE

I punti chiave

3′ di lettura

Rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati sulle pertinenze di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016. È possibile godere delle agevolazioni fiscali anche se lo stesso edificio oggetto di intervento ha beneficiato in passato di contributi per la ricostruzione a seguito di eventi sismici.

E ancora: ai fini del contributo post sisma resta invariata la regola che impone di evidenziare le opere non ammesse, in quanto costituiscono una miglioria rispetto allo stato di fatto dell’edificio danneggiato (ad esempio, opere per la realizzazione di un bagno aggiuntivo che non esisteva alla data del sisma e costo dei sanitari). Per l’applicazione del Superbonus, la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. È irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, in quanto le spese di completamento, eventualmente rimaste fuori dal contributo, possono trovare copertura negli incentivi fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.

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Arriva la Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato per la ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia. Un ventaglio di indicazioni predisposte dall’agenzia delle Entrate e dal Commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini. Obiettivo: semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese, massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente. E ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale. «La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora
essere ricostruiti», sottolineano nella prefazione Legnini e il direttore dell’agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

La Guida su Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017

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Dopo sisma 2016–2017 sono stati 80 mila gli edifici inagibili

Il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata. Il Superbonus spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio (dl 34/2020). Il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Superbonus anche “in corso d’opera”

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già incorso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Source: ilsole24ore.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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