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Superbonus e sicurezza nei cantieri: le FAQ ANCE CNI – BibLus-net

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L’ANCE e il CNI hanno pubblicato le FAQ ricorrenti in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano del 110%. Scarica il documento

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del dlgs 81/2008”; questa la definizione contenuta nel Titolo IV del decreto stesso (testo unico sicurezza).

Le disposizioni emanate dal testo unico si applicano sia nei cantieri temporanei sia in quelli mobili che rientrano nelle seguenti categorie:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione;
  • ecc.

Pertanto, le disposizioni dovranno essere applicate anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esterni (bonus facciate) nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Le recenti misure di incentivi fiscali hanno intensificato le attività in edilizia, portando con sé una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute, della sicurezza e la collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Redigere correttamente i piani di sicurezza del cantiere senza l’ausilio di un software oggi risulta molto complicato in quanto è necessario avere archivi relativi alle lavorazioni di cantiere e a tutti i rischi e le prevenzioni che fanno riferimento a norme di sicurezza sempre aggiornate. Per questa ragione può esserti d’aiuto:

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali edilizi, comunque denominati.

Pertanto, al fine di sopportare le imprese, professionisti, ecc. nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano dell’agevolazioni fiscali, ANCE e CNI hanno condiviso un documento recante alcune FAQ ricorrenti.

Le FAQ sulla sicurezza

Vediamo a scopo dimostrativo le principali FAQ pubblicate.

Per la consultazione di tutte le FAQ ti rimando al documento allegato.

Chi è il committente in un appalto privato oggetto del presente documento?

In un appalto privato il committente è in genere il proprietario dell’immobile o il condominio nella persona dell’amministratore o di un soggetto delegato.

È obbligatorio nominare il responsabile del lavori (RL)?

No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita?

I bonus riconosciuti, in generale, per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all’intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.

All’interno del condominio in cui l’amministratore riveste la funzione di committente, può nominarsi responsabile dei lavori?

Qualora l’Amministratore, in virtù del mandato conferito dall’assemblea di condominio, sia il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’Assemblea di Condominio può eventualmente affidare le funzioni di Responsabile dei Lavori ad un terzo soggetto. Ciò non esonera il Committente dalle responsabilità previste.

Scarica il documento dell’ANCE e CNI

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