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Superbonus e sismabonus nei centri storici: il «progetto unitario» non deve per forza riguardare l’intero ag – professioneArchitetto

È possibile beneficiare del sismabonus o della detrazione al 110 per cento anche se il «progetto unitario», cui fa riferimento la normativa (art. 16-bis del Tuir), prende in considerazione la singola unità strutturale e non necessariamente l’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. Ciò vale anche se il progetto prevede esclusivamente «interventi locali» così come definiti dalla Norme tecniche per le costruzioni (Ntc).

Il chiarimento, che reinterpreta la normativa fiscale alla luce delle Ntc del 2018, arriva dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto Mit (n. 58 del 2017) e delle linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni, presieduta da Massimo Sessa presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il parere segue un importante chiarimento che la stessa Commissione ha divulgato lo scorso marzo (si veda l’articolo: Superbonus: ammessi interventi di riparazione o locali anche senza “salto” di classe). Si tratta, senza dubbio, di chiarimenti che apportano importanti innovazioni tra le interpretazioni ormai consolidate in materia di sismabonus.

IL PARERE DI LUGLIO 2021

TUIR (Dpr 917 del 1986)
Art. 16-bis | Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Il bonus si applica ad interventi (comma 1, lettera i):

«relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Ok al bonus anche se i progetti non riguardano l’intero aggregato

Secondo la Commissione il contenuto del Tuir, relativamente al sismabonus (art. 16-bis, comma 1, lettera i), si veda il riquadro in alto), va riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme tecniche per le costruzioni 2018 (punto 8.7.1.) e della Circolare n. 7/2019 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (punto C 8.7.1.3.2 ).

In particolare, la Commissione ritiene che «il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme».

Nel chiarimento, la Commissione ritorna dunque sul concetto di unità strutturale, individuabile – secondo le Ntc – « in quella porzione di aggregato che “..dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi».

Concetto che viene meglio illustrato nella citata circolare n.7/2019, secondo la quale l’unità strutturale (Us) «è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’Us deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse».

La messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.

La commissione ricorda poi il ruolo fondamentale che la cultura tecnica e la ricerca scientifica, così come le esperienze sul campo, assegnano agli «interventi di riparazione o locali», che nella maggior parte delle volte risolvono quelle criticità locali che, negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, portano una favorevole e diffusa prevenzione del rischio sismico.

«Coerentemente con questo principio la Commissione – si legge ancora nel parere – ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati».

Gli interventi locali ammessi

La circolare dettaglia anche gli interventi locali che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammessi al sisma-bonus e dunque anche alla detrazione maggiorata del Superbonus applicabile agli interventi di riduzione del rischio sismico. In generale, «gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura».

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.

Interventi che non riguardano l’intera unità strutturale

Gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle Ntc 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.

«Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo – conclude la Commissione nel parere espresso -, oltre al rispetto delle Ntc 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima».

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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