Superbonus e società in house providing
Il Decreto Rilancio inserisce le società in house providing tra i beneficiari del superbonus. Ma come dimostrare la presenza sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per tale qualifica? Lo domanda all’Agenzia delle Entrate un condominio.
L’Ufficio risponde che deve essere acquisita “la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.
Si tratta della Risposta ad interpello n. 572 del 30 agosto 2021.
Vediamo quali sono i passaggi della risposta.
Le società in house provindig tra i beneficiari del superbonus
Innanzitutto l’AdE ricorda che i soggetti in esame rientrano tra i beneficiari previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio a proposito di superbonus.
In particolare, per quanto qui interessa, il co. 9 del detto articolo, alla lettera c) annovera gli “istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.
Società in house e superbonus, basta l’autocertificazione per provare i requisiti?
Come anticipato, la questione qui in esame è sollevata da un condominio, il quale intende fruire del superbonus per alcuni lavori di efficientamento energetico – di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio – ed esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura prevista dall’art. 121 del detto Decreto.
Alcune unità immobiliari dell’edificio sono di proprietà del Comune e sono gestite, per suo conto, da una società in house providing.
Ai fini dell’agevolazione la società deve quindi possedere determinati requisiti. Come vanno dimostrati questi? Può bastare una dichiarazione sostituiva dell’atto notorietà?
Secondo il condominio istante sì (questa è infatti la soluzione da questo prospettata).
Il quesito posto dall’istante è dunque se esso può farsi consegnare una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dove si attesti che la società abbia i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing” (come prevede il co.9, lett. c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio, v. sopra).
Società in house e superbonus, per l’AdE è necessaria la documentazione attestate le condizioni
Di tutt’altro avviso l’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio parte dal dato normativo, già su riferito, che include le società in house providing tra i beneficiari del superbonus.
Osserva poi l’AdE che l’applicazione della norma di cui all’art. 119 co. 9 lett. c) presuppone quindi l’esistenza di due requisiti:
1) soggettivo, essendo le norme agevolative in parola “riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
2) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.”
Quanto al requisito soggettivo, “come affermato nella risposta all’interpello n. 956-2796/2020, presentato dalla citata Società, la questione legata alla qualificazione giuridica di società “in house providing” richiede un’indagine di natura extratributaria che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della attività di interpello di cui alla legge n.212 del 2000″.
Mentre, prosegue l’Ufficio, è “onere del soggetto che beneficia dell’agevolazione cioè il soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, certificare la presenza delle condizioni previste per la qualifica di “in house providing”.
Perché è necessaria la documentazione e non basta una dichiarazione sostituiva?
Per quale motivo l’AdE ritiene necessaria l’acquisizione della documentazione e che quindi non basti una dichiarazione sostituiva dell’atto notorietà? La risposta è rinvenuta quadro normativo e di prassi. Vediamo.
In merito all’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo dovuto prevista dall’art. 121 (che, ricorda l’AdE, è da esercitare secondo i provvedimenti del Direttore Dell’AdE dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio prot. n. 51374, e del 30 marzo 2021, prot. n. 83933), l’AdE ricorda che tra gli adempimenti per la fruizione dell’agevolazione vi è l’acquisizione “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” (v. art. 119).
Ricorda poi che la Circ. n. 30/E del 2020 ha fornito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive che vanno rese, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000, da acquisire all’atto di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione (rinviando, per quanto ivi non previsto, alle Circ. n. 19/E dell’8 luglio 2020 e n. 24/E del 2020).
Nel detto elenco, riguardo ai soggetti indicati dal citato co. 9 lett. c dell’art. 119, prosegue l’AdE, “per l’attestazione della sussistenza del requisito soggettivo non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società “in house providing”, che rispondono ai requisiti della legislazione europea”.
Dunque, l’AdE conclude affermando di ritenere che “l’istante dovrà acquisire dalla società in house providing, “in veste di gestore per conto del Comune, per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.
Spetterà dunque al condominio, trattandopsi di lavori su parti condominiali, acquisire dalla società la detta documentazione.
L’AdE prosegue affermando che in difetto di tale documentazione l’ente non potrà essere annoverato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio e quindi beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.
=> Qui il link alla Risposta a interpello n. 572 del 30 agosto 2021
Source: condominioweb.com
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