Perché si tratta di due agevolazioni diverse. Il Superbonus per le riqualificazione energetiche degli edifici al 110% spetta esclusivamente alle persone fisiche e ai condomìni, mentre esclude gli immobili nell’esercizio dell’attività d’impresa come gli alberghi. Il Superbonus 110 è previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020) e interessa sostanzialmente gli edifici residenziali, pertanto non ammette l’applicazione alle strutture ricettive.
Il bonus alberghi, invece, che è un credito d’imposta al 65% previsto per gli anni 2020 e 2021 dal decreto Agosto (articolo 79 del dl 104/2020). Sostanzialmente, il provvedimento ha reintrodotto un’agevolazione che era stata applicata per la prima volta nel 2014 al 30% ed è poi stata prorogata.
In base alla norma attualmente in vigore, il tax credit alberghi è al 65% fino a un tetto massimo di 200mila euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza ripartizione in quote annuali. Possono utulizzare il Bonus Albeghi anche agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine e acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), di eliminazione barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica e lavori antisismici.
Source: pmi.it
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