8 marzo 2022
(Redazione Nextville)
Un intervento di coibentazione del tetto con sottotetto non riscaldato può essere agevolato con il Superbonus, a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale.
Come è noto, possono accedere al Superbonus solo gli interventi di coibentazione delle superfici che disperdono calore e che delimitano ambienti riscaldati. Tra essi non rientrava il cosiddetto “tetto freddo” e cioè quello a copertura di un sottotetto che, normalmente non è riscaldato.
Dopo le pressioni degli operatori del settore, il legislatore è intervnuto a modificare il decreto Rilancio (decreto-legge 34/2021), dando ora la possibilità di far rientrare nel Superbonus anche la coibentazione del tetto cosiddetto “freddo”.
Tuttavia, la questione che si è subito posta all’indomani di questa modifica si è focalizzata sul rischio di mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente“.
E allora, l’Enea è intervenuta a chiarire con un’interpretazione della nuova formulazione, elaborata di concerto con il Mite.
Secondo tale nuova formulazione: “può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del ‘tetto freddo’ copertura ‘non disperdente’ POND (Pareti Orizzontali – o inclinate – non disperdenti, ndr), a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale”.
Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%.
In base a questa interpretazione è stato aggiornato anche il sito Enea “asseverazioni“.
Source: nextville.it
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