Il Fisco risponde: il trasferimento del credito fiscale tra società controllante e controllata non è una cessione. Ecco come utilizzarli
I nuovi dati relativi al Superbonus mostrano l’accelerazione degli interventi, anche in previsione delle imminenti scadenze del 30 settembre e 31 dicembre per villette ed unifamiliari.
Come si evince, infatti, dal report Enea aggiornato al 31 luglio 2022, il totale degli investimenti ammessi a detrazione sfiora i 40 miliardi di euro, per detrazioni previste a fine lavori che sfiorano i 44 miliardi.
Rimane il nodo della cessione dei crediti sebbene, con l’ultimo decreto aiuti, alle banche è data la possibilità di cedere i crediti nei loro cassetti fiscali ai loro clienti professionali e alle partite Iva, indipendentemente dalla data in cui è stato maturato il credito (vedi articolo: Superbonus: ok alla cessione dei crediti antecedenti il primo maggio).
Alla luce delle limitazioni cui la cessione del credito è sottoposta, è utile analizzare la risoluzione 45/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
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Risoluzione 45/E/2022
Con la presente risoluzione (n. 45 del 2 agosto 2022) il Fisco si sofferma sulla questione della cessione del credito tra società in determinati casi.
Nel caso in esame si ha:
- una società controllante che applica il regime del consolidato fiscale;
- una delle società controllate che ha realizzato degli interventi di efficientamento energetico e ha applicato lo sconto in fattura ai propri clienti e ha, di conseguenza, una serie di crediti di imposta nel suo cassetto fiscale.
La società controllante vorrebbe che la controllata le trasferisse il credito per utilizzarlo a compensazione del debito Ires del gruppo e, pertanto, si rivolge al Fisco per chiedere se questo passaggio rappresenta una cessione ed in tal caso quali siano le corrette modalità di utilizzo del credito nell’ambito del consolidato fiscale.
Il parere del Fisco: il trasferimento non è una cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito al Superbonus e agli altri bonus edilizi, il trasferimento dei crediti di imposta dalla società controllata alla controllante non rappresenta una cessione del credito a terzi, ma un trasferimento di una posizione soggettiva.
Pertanto, i passaggi tra controllante e controllata sono liberi e non devono sottostare ai limiti delle norme sulla cessione del credito.
Infatti, nel caso in cui il trasferimento si fosse qualificato come cessione del credito, l’operazione non sarebbe stata consentita perché la controllata, cedendo il credito acquistato, avrebbe operato il secondo passaggio della cessione, che è consentito solo a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni.
Come si utilizzano i crediti trasferiti
In merito alle modalità di utilizzo dei crediti da parte della controllante, il Fisco ha chiarito che la società controllante può utilizzare i crediti in compensazione, tramite F24 e nella sezione “Contribuente” del modello dovrà indicare:
- nel campo “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo “62”.
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