Superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazione, in scadenza il 30 giugno 2022 la comunicazione ENEA per i lavori ultimati dal 1 gennaio al 31 marzo. In tutti gli altri casi, il termine è fissato a 90 giorni dopo la data di fine lavori.
Superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazione: si avvicina la scadenza per l’invio della comunicazione ENEA.
Per tutti i lavori eseguiti che comportano un risparmio energetico e per i quali è stato previsto l’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica si va esaurendo il tempo a disposizione per la trasmissione delle pratiche.
La scadenza riguarda in particolare i lavori ultimati dal 1° gennaio al 31 marzo, per i quali il contatore del tempo a disposizione per l’invio delle pratiche ENEA è partito dal 1° aprile, data di lancio dei portali dedicati all’ecobonus e ai bonus casa in materia di ristrutturazione.
In tutti gli altri casi, sono 90 i giorni di tempo a disposizione, da calcolarsi a partire dalla data di fine lavori.
Superbonus, ecobonus e ristrutturazione: comunicazione ENEA in scadenza il 30 giugno 2022
Sono stati messi a disposizione dal 1° aprile i siti dedicati all’ecobonus e ai bonus casa, ai quali si affianca il portale messo a punto dall’ENEA dedicato al superbonus.
Il ritardo per la messa a punto dei portali per la comunicazione ENEA ha comportato un rinvio dei termini ordinari per la trasmissione dei dati relativi ai lavori effettuati.
Se solitamente il termine da considerare è fissato ai 90 giorni successivi alla data di fine lavori, per quelli conclusi dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il conteggio decorre dal 1° aprile e, conseguentemente, la scadenza da tenere a mente è quella del 30 giugno 2022.
Si ricorda che la comunicazione ENEA è uno degli adempimenti previsti per i lavori di risparmio energetico.
Dall’ecobonus, fino ad alcuni interventi rientranti nel bonus ristrutturazione o nel bonus mobili, i dati di dettaglio degli interventi eseguiti vengono utilizzati anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di efficientamento energetico.
L’accesso al portale ENEA è ammesso mediante utilizzo delle credenziali SPID o CIE.
All’utente sarà quindi richiesto di compilare la scheda relativa ai propri dati anagrafici e di residenza, per poi passare alle informazioni relative all’intervento eseguito e all’immobile.
Una volta compilata, si consiglia di stampare la scheda descrittiva dell’intervento trasmessa all’ENEA, che potrà essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.
Comunicazione ENEA non inviata: cosa succede?
Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno 2022, è bene fare il punto delle conseguenze previste in caso di omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA.
Nell’ambito dell’ecobonus, alcuni utili chiarimenti sono stati forniti dalla stessa Agenzia con una FAQ pubblicata sul proprio portale istituzionale.
Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Una norma che si applica se il contribuente:
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Nell’ambito dell’ecobonus quindi non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.
Diverse invece le regole per quel che riguarda il bonus ristrutturazione. Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E/2019, l’adempimento previsto dall’articolo 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63/2013 è richiesto con il fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
L’invio della comunicazione ENEA riguarda quindi solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano un risparmio energetico o comportano l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Nessuna rilevanza sul fronte fiscale: la comunicazione, seppur obbligatoria per il contribuente, se non effettuata non determina il venir meno del diritto alla detrazione per il contribuente.
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