Superbonus su edifici
vincolati, o meglio demolizione e
ricostruzione di edifici vincolati. Come sappiamo, la
questione è abbastanza spinosa e richiama le definizioni degli
interventi edilizi contenute nel d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per
questo Inarsind ha scritto al ministro delle
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili,
Enrico Giovannini, chiedendo chiarimenti sugli interventi di
demolizione e ricostruzione in zona vincolata.
Demolizione e ricostruzione in area vincolata: Inarsind scrive
al MIMS
Facciamo un passo indietro, e ricostruiamo la vicenda
normativa:
- nella sua prima pubblicazione, il D.L. n. 34/2020
(“Decreto Rilancio”) all’art. 119, comma 3
stabiliva che “nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono
ammessi all’agevolazione [Superbonus], nei limiti
stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche
gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“. - il citato art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001
(T.U.E.) annovera nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia anche gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti, anche con diversa sagoma e volumetria.
Attenzione però: nel caso di immobili sottoposti a tutela come
previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio), dal DM n. 1444/1968 e dai PRG locali, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti, costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti
incrementi di volumetria.
Demolizione e ricostruzione edifici in area vincolata: norma
ambigua
Ma qual è il vincolo di riferimento? Quello ambientale o quello
storico? E quindi, se decido di abbattere un rudere di 10 stanze,
potrò ricostruire 10 stanze, mentre se abbatto un rudere di 20 mq,
sarò costretto a demolire e ricostruire un immobile con stessa
sagoma, volumetria e sulla stessa area di sedime?
Il dubbio è stato sollevato da più parti nella programmazione
degli interventi legati al superbonus 110% e su
cui è tornata oggi Inarsind con la nota inviata al ministro
Giovannini.
Secondo Inarsind, “il parere reso dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo – per cui con il
termine “immobili” il legislatore intende ‘sia gli ambiti
sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei
medesimi ambiti”, e ancora “intende preservare la conformazione
dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi
trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include,
pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in
ambiti vincolati nel loro complesso” – ha imposto la tutela
anche ad edifici di dubbia qualità estetica e funzionale, costruiti
nella maggior parte dei casi negli ultimi quarant’anni, da
conservare nella loro configurazione originaria soltanto perché
ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, impedendone
la ricostruzione con canoni estetici e funzionali finalizzati a
migliorare quel paesaggio che si vuole tutelare.
Un limite piuttosto ampio, considerato che, se guardiamo la
mappa interattiva SITAP dei beni culturali, buona
parte del territorio italiano è caratterizzato da:
- Vincoli D.Lgs.42/2004 c.d. “Decretati”:
- art.136 e Art. 157 (statali);
- art.136 e Art. 157 (regionali);
- Art. 142 c. 1 lett. M.
- Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. “ope legis”
- art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M, comprendenti Aree di
rispetto coste e corpi idrici, Montagne oltre 1600 o 1200 metri,
Parchi, Boschi, Zone umide, Zone vulcaniche.
- art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M, comprendenti Aree di
Interventi di demolizione e ricostruzione: la proposta di
INARSIND
Secondo INARSIND, qualora il legislatore avesse voluto davvero
includere gli immobili in area sottoposta a tutela
paesaggistica alla limitazione normativa, avrebbe fatto
riferimento espressamente agli articoli 134 (Beni
paesaggistici),136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico) e 142 (aree tutelate per legge) del Codice, eliminando
così qualsiasi ragionevole dubbio.
Proprio per questo l’Associazione chiede al MIMS un
approfondimento in merito, coinvolgendo la Commissione di esperti
istituita per la revisione del Testo Unico per
l’Edilizia.
Source: lavoripubblici.it
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