Ai fini dell’accesso all’ecobonus e al superbonus, l’inserimento dei prodotti per l’edilizia nel prezzario Dei (tipografia del genio civile) non costituisce di per sé garanzia della loro conformità ai requisiti tecnici previsti dal Dm 6 agosto 2020 (il cosiddetto Dm Requisiti ecobonus).
È quanto precisa una recente nota dell’Enea (del 21 ottobre), pubblicata sul sito efficienzaenergetica.enea.it. È pertanto compito dei professionisti acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati.
«Si informano i professionisti – si legge nella nota – che l’inclusione dei prodotti per l’edilizia nel prezzario delle Dei non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. Dm Requisiti ecobonus) ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’ecobonus e superbonus».
Conformità dei materiali e dei sistemi isolanti
Alcuni dettagli, inoltre, erano già stati forniti dall’Enea per ciò che riguarda la verifica della garanzia di conformità delle caratteristiche termiche dei materiali e dei sistemi isolanti. Più nel dettaglio, è stato precisato che, ai fini dell’ammissibilità all’ecobonus, al bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) e al superbonus 110%, bisogna rispettare sia i requisiti tecnici previsti dal decreto 26 maggio 2015 (Dm Requisiti minimi) sia i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che, per gli interventi sull’involucro, riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Si entra nel campo d’azione del regolamento Prodotti da costruzione (numero 305/2011). Dunque, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il regolamento prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305.
La nota dell’Enea, molto utile, riporta per le tipologia di isolante provviste di norma di prodotto armonizzata, la data di entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE.
Source: professionearchitetto.it
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