Se ci si conforma alla prassi più restrittiva (risposta a interpello DRE Emilia Romagna 10 agosto 2024 n. 909-508/2024), lo “speciale superbonus eventi sismici” compete solo quando gli interventi agevolati beneficiano anche del contributo per la ricostruzione, oppure non vi beneficiano esclusivamente perché l’avente diritto ha rinunciato al contributo altrimenti spettante.
Si ricorda che per “speciale superbonus eventi sismici” si intende l’agevolazione di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, spettante nella misura del 110% sino a fine 2025 e fruibile mediante opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 senza “blocchi” sulle spese sostenute sino al 29 marzo 2024 e nel rispetto delle norme transitorie
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