La nuova circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate fa il punto delle numerose novità introdotte in materia di Superbonus 110 per cento: obbligo di applicazione del CCNL edilizia più rappresentativo per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022.
Per l’accesso al superbonus e ai bonus casa ordinari restano esclusi dall’obbligo di applicare il CCNL edilizia più rappresentativo le imprese individuali, anche se si avvalgono di collaboratori familiari.
A fare il punto delle ultime novità è la circolare n. 19/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 27 maggio 2022, ed è in particolare sulle nuove regole in merito all’applicazione dei contratti collettivi che arrivano i principali chiarimenti.
L’obbligo in vigore per le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro avviate dopo il 27 maggio 2022 si applica esclusivamente ai commissionari di lavori edili con dipendenti. Una precisazione resa con il contributo del Ministero del Lavoro, e che scioglie i dubbi sorti dopo l’introduzione dell’obbligo di applicazione del CCNL edilizia.
Se le ditte individuali restano quindi escluse dalla nuova disposizione, sarà obbligatoria l’applicazione per i general contractor così come in caso di lavori oggetto di sub appalto.
Sarà inoltre possibile sanare la mancata indicazione in fattura del CCNL applicato, a patto che questo sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori.
Superbonus, fuori dall’obbligo di CCNL edilizia le imprese individuali: nuova circolare AdE
È un riepilogo di indicazioni operative già note e di poche ma rilevanti novità la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022, che fa il punto delle diverse modifiche normative introdotte negli ultimi mesi nell’ambito del superbonus e dei bonus casa ordinari.
Dalla Legge di Bilancio 2022, che ha assorbito le prime misure anti-frode, fino all’ultimo intervento in materia di cessione del credito previsto dal Decreto Aiuti n. 50/2022, il documento rappresenta un’utile bussola per imprese e contribuenti.
Ma dal punto di vista operativo, la novità principale riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo per le imprese di applicare il CCNL edilizia più rappresentativo, a decorrere dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, insieme al Ministero del Lavoro, evidenziano innanzitutto che l’obbligo introdotto con il fine di garantire condizioni di lavoro adeguate in edilizia e il rispetto delle misure in materia di sicurezza si applica alle imprese commissionarie di lavori edili che, in relazione agli interventi agevolati, si sono avvalse di lavoratori dipendenti.
La norma introdotta dall’articolo 28-quater del decreto Sostegni ter fa esplicito riferimento ai “datori di lavoro”, e quindi alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2008:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”
Restano quindi escluse dall’obbligo di applicazione del CCNL dell’edilizia più rappresentativo le imprese individuali che eseguono gli interventi agevolabili ai sensi del superbonus e dei bonus casa ordinari senza l’impiego di dipendenti. Esclusione che opera anche se queste si avvalgono di collaboratori familiari.
Stessa esclusione anche per i soci di società di persone o capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti.
- Agenzia delle Entrate – circolare n. 19/E del 27 maggio 2022
- Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
CCNL edilizia obbligatorio per il superbonus e i bonus casa per general contractor e sub appalto
Sono invece inclusi nell’obbligo di indicare il CCNL edilizia più rappresentativo nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture di spesa, in relazione alle opere complessivamente di importo superiore a 70.000 euro, i general contractor. Stessa regola anche nel caso di lavori edili oggetto di sub appalto.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che in tali casi:
“nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato”.
Sarà onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione del CCNL o verificarne l’inserimento, tenuto conto che in caso di omissione nell’atto di affidamento dei lavori viene meno il riconoscimento dei benefici del superbonus e dei bonus casa ordinari.
Sul fronte operativo, i contratti collettivi riferiti al settore edile che dovranno essere applicati sono i seguenti:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
Superbonus e bonus casa, senza CCNL edilizia in fattura non si perdono le agevolazioni
Altro punto rilevante riguarda l’ipotesi di omessa indicazione del contratto collettivo applicato in fattura.
Sebbene si tratti di uno dei nuovi obblighi previsti successivamente al 27 maggio 2022, la mancanza del richiamo al CCNL applicato non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
In tal caso, sarà il contribuente in sede di richiesta del visto di conformità a dover presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale si attesta il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili indicati.
Source: informazionefiscale.it
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